Ricorso straordinario: errore di fatto solo se percettivo e non valutativo (Cass. pen. Sez. VI n. 25348 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà della Corte inducendola a una decisione diversa. Non integra errore percettivo, ma errore di giudizio, la decisione che abbia contenuto valutativo ovvero consista nell’interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali. Rientra in tale seconda categoria la valutazione sulla rituale dichiarazione di assenza dell’imputato detenuto, fondata sulla notifica della vocatio in ius e dell’ordine di traduzione: trattandosi di errore di diritto, esso è insindacabile con il rimedio straordinario. È parimenti irrilevante la dedotta erronea percezione circa l’avvenuta proposizione di un’eccezione difensiva in sede di merito, ove la Corte abbia comunque esaminato e risolto nel merito la questione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, aveva rigettato il suo precedente ricorso. Quest’ultimo riguardava la decisione della Corte di appello di Milano di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il ricorrente ha dedotto due errori di fatto. Il primo consisterebbe nell’avere la Corte ritenuto correttamente comunicato il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato detenuto, tramite notifica della vocatio in ius e dell’ordine di traduzione, benché quest’ultimo non fosse mai stato notificato. Il secondo nell’avere la Corte affermato che il difensore non avesse sollevato in sede di merito l’eccezione relativa all’omessa notifica dell’ordine di traduzione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha preliminarmente ricostruito la nozione di errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002. L’errore deve essere di natura percettiva, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e deve avere influito sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata.

La Corte ha poi individuato il confine tra errore percettivo ed errore di giudizio. Non ricorre il primo quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo; quando si tratti di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali; quando l’errore percettivo sia imputabile al giudice di merito, dovendo in tal caso farsi valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione in ordine alla ritualità della comunicazione del rinvio, mediante notifica della vocatio in ius e dell’ordine di traduzione, non è frutto di una svista percettiva, ma di una valutazione giuridica sulla corretta dichiarazione di assenza dell’imputato. Una siffatta valutazione, potendo al più tradursi in un errore di diritto, resta insindacabile con il rimedio attivato, come affermato da Sez. V n. 21939 del 17.04.2018.

Il secondo motivo è stato ritenuto irrilevante. La questione relativa alla mancata proposizione dell’eccezione difensiva innanzi ai giudici di merito non incide sulla decisione, poiché la Corte aveva comunque affrontato e risolto la questione, ritenendo regolarmente incardinato il rapporto processuale.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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