Sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.: necessaria la valutazione autonoma del giudice (Cass. civ. Sez. 3 n. 19038 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa del giudizio, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una valutazione autonoma del giudice di merito circa la possibilità di riforma della sentenza che definisce la causa pregiudicante. Tale valutazione prognostica non può essere surrogata dall’acritica condivisione dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva emessa dal giudice dell’appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la quale risponde a presupposti e finalità diverse. L’ordinanza che dispone la sospensione facoltativa deve pertanto dare conto delle ragioni per cui si ritiene verosimilmente fondato il gravame, pena la nullità del provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda di simulazione e di revocatoria ordinaria nei confronti del resistente e di altri soggetti, facendo valere un credito fondato su decreto ingiuntivo. Il giudizio di opposizione a tale decreto era stato rigettato in primo grado e il debitore aveva proposto appello, ottenendo dalla Corte d’appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. A quel punto, il Tribunale adito per la domanda revocatoria aveva disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti per attendere la definizione del giudizio di appello. Avverso tale ordinanza, l’attrice ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando il provvedimento impugnato per la natura meramente tautologica della motivazione. Dall’ordinanza del Tribunale non emergeva, infatti, alcuna autonoma valutazione circa la fondatezza dell’appello pendente, ma solo un’acritica adesione all’ordinanza interinale emessa dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c.

La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. costituisce uno strumento processuale distinto dalla sospensione dell’efficacia esecutiva ex art. 373 c.p.c. Mentre quest’ultima è funzionale a evitare gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione provvisoria, la prima è volta a prevenire il rischio di un conflitto di giudicati, richiedendo una prognosi autonoma del giudice sull’esito del giudizio pregiudicante. Il giudice della sospensione facoltativa deve, pertanto, valutare se la sentenza di primo grado della causa pregiudicante possa essere ragionevolmente riformata in appello. Tale valutazione non può essere implicita o presupposta, ma deve trovare espressa enunciazione nella motivazione del provvedimento, come confermato dal precedente delle Sezioni Unite richiamato nell’ordinanza.

La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, con termine di tre mesi per la riassunzione, condannando il resistente e gli intimati alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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