Sostituzione gestoria e legittimazione passiva della Sgr uscente (Cass. civ. Sez. 2 n. 14239 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione gestoria di un fondo comune di investimento, quando avviene prima dell’inizio del giudizio, non determina la perdita della legittimazione passiva della società di gestione del risparmio uscente con riferimento alle obbligazioni assunte nell’interesse del fondo durante la propria gestione. In tal caso, non opera, neppure per analogia, il meccanismo di prosecuzione del processo di cui all’art. 111 c.p.c., poiché non vi è un processo pendente da proteggere. La società che ha stipulato il contratto, quale soggetto che ha contratto l’obbligazione, resta obbligata nei confronti del creditore, mentre l’art. 36, quarto comma, d.lgs. n. 58/1998 — che delimita la garanzia patrimoniale al patrimonio del fondo — non incide sulla legittimazione processuale né sulla titolarità del rapporto.

Il Fatto

Una società di gestione del risparmio, quale società di gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, conferiva nel 2016 a un istituto di vigilanza l’incarico di rendere servizi in favore del fondo, stipulando un contratto di appalto. La Sgr pagava i servizi sino a una certa data e non saldava quelli successivi. A seguito di messa in mora, la Sgr comunicava l’avvenuto subentro di altra società nella gestione del fondo, con decorrenza anteriore, chiedendo la prosecuzione del rapporto fino alla data di cessazione per morosità.

Il Tribunale di Milano, previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarava dovuta dalla Sgr all’istituto di vigilanza una certa somma, superando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. In accoglimento dell’appello della Sgr, la Corte d’appello di Milano riformava integralmente la sentenza, accertando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità della Sgr e dichiarando che nulla essa doveva per le obbligazioni assunte nell’interesse del fondo. L’istituto di vigilanza proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato a partire da Cass. n. 16605/2010 e ribadito da Cass. n. 12062/2019 e Cass. n. 7201/2025, secondo cui i fondi comuni di investimento, pur costituendo patrimoni separati, sono privi di autonoma soggettività giuridica: la titolarità formale dei beni del fondo e la legittimazione processuale fanno capo alla Sgr.

La sentenza impugnata aveva invocato Cass. n. 4741/2023 per affermare la perdita di legittimazione passiva della Sgr uscente in caso di sostituzione gestoria. La Corte ha chiarito che tale lettura è errata, poiché il principio enunciato da quel precedente è delimitato all’ipotesi in cui la sostituzione gestoria sia avvenuta nel corso del processo. Solo in quel caso la perdita di legittimazione si qualifica come «sopravvenuta» e viene neutralizzata tramite l’applicazione analogica dell’art. 111, terzo e quarto comma, c.p.c., con la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

Quando invece la sostituzione precede l’instaurazione del giudizio, non vi è un processo pendente da proteggere e la questione va risolta sulla base dei principi generali: la Sgr che ha stipulato il contratto, avendo contratto l’obbligazione, resta obbligata nei confronti del creditore, pur essendo stato trasferito alla società subentrante il potere di gestione e amministrazione del patrimonio separato.

La Corte ha inoltre precisato che l’art. 36, quarto comma, d.lgs. n. 58/1998 — nella versione applicabile anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 47/2026 — si limita a delimitare il perimetro della garanzia patrimoniale, circoscrivendola al patrimonio del fondo, senza incidere sulla legittimazione processuale né sulla titolarità del rapporto. Il richiamo operato dal giudice d’appello era quindi indebito.

La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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