Spese di legittimità omesse: correzione dell’errore materiale, non revocazione (Cass. civ. Sez. II n. 10910 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che in esso si sia ritualmente costituita, svolgendo attività difensiva, integra un errore materiale emendabile e rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, e non un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La pronuncia sulle spese costituisce statuizione accessoria a contenuto normativamente obbligato, priva di discrezionalità valutativa, sicché la sua omissione è correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. Il procedimento di correzione non configura ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, e su di esso nulla si statuisce in punto di spese.
Il Fatto
Un ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale e, in subordine, di revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione con la quale il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile. Nel provvedimento la Corte aveva ritenuto che taluni soggetti fossero rimasti intimati, omettendo così ogni statuizione sulle spese nei loro confronti, benché gli stessi si fossero ritualmente costituiti con controricorso.
Il difensore della parte ha segnalato la discrasia, risultante dal fascicolo telematico e dalla stessa comunicazione dell’ordinanza ai resistenti, chiedendo l’integrazione o la revoca limitatamente al capo delle spese. Con una prima ordinanza interlocutoria il Collegio aveva qualificato la fattispecie come errore revocatorio e disposto l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte chiarisce che l’ordinanza interlocutoria, espressione della decisione di ravvisare i presupposti per applicare l’art. 391-bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non delimita lo scrutinio di legittimità, che investe l’intero ricorso. Il provvedimento è finalizzato esclusivamente all’integrazione del contraddittorio e non incide sul perimetro della cognizione, potendo il Collegio decidente individuare anche altre circostanze qualificanti. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 14437 del 2018, nonché Cass. n. 16913 del 2019 e Cass. n. 18152 del 2022.
Nel merito il ricorso è accolto con riguardo al procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ. La mancata attribuzione delle spese alla parte resistente erroneamente ritenuta intimata, ma che in realtà aveva svolto difese, viola l’art. 91 cod. proc. civ., che impone la condanna alle spese in favore di chi le abbia sostenute per la propria partecipazione al giudizio.
La Corte esclude che si tratti di errore revocatorio. L’omessa pronuncia non deriva da un’erronea percezione degli atti di causa, ma da una svista di carattere materiale, emendabile ictu oculi. Del resto l’ordinanza era stata correttamente comunicata ai resistenti. Vengono richiamate, per affinità, le fattispecie della liquidazione delle spese in dispositivo nonostante la parte motiva le ritenga non costituite (Cass. n. 12185 del 2020) e dell’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione (Sezioni Unite n. 16037 del 2010).
L’integrazione con la statuizione di condanna adempie a una pronuncia accessoria a contenuto normativamente obbligato, senza discrezionalità, rientrando nei presupposti del procedimento di correzione. Nulla si statuisce sulle spese, per la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento (Sezioni Unite n. 9438 del 2002; Sezioni Unite n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).
Nota della Redazione
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