Il recupero del credito cambiario del curatore non è azione derivante dal fallimento ai sensi del regolamento Bruxelles I (Cass. civ. Sez. 1 n. 12122 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giurisdizione, l’esclusione della materia fallimentare dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/2001 opera solo per le azioni che traggono origine direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse. Non integra tale ipotesi l’azione con cui il curatore, dopo l’acquisizione dei titoli alla massa, agisce in via monitoria per il recupero di un credito vantato dal fallito, atteso che tale credito è preesistente all’apertura della procedura. L’accettazione della giurisdizione non può desumersi da richieste di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o da istanze di accantonamento, né può fondarsi sulla mera proposizione di domande in giudizi diversi che abbiano oggetto e titolo non coincidenti.
Il Fatto
La controversia trae origine da un contenzioso tra imprese italiane e committenti iraniani, composto con un accordo che prevedeva il pagamento immediato di una quota e il rilascio di pagherò cambiari. Il curatore del fallimento di una delle imprese creditrici, agendo anche in qualità di assuntore del concordato, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della banca iraniana sulla base delle cambiali. A seguito dell’opposizione, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza della clausola di proroga a favore delle Corti inglesi.
La Corte di appello rigettava il gravame, escludendo la natura fallimentare della controversia e la nullità delle clausole contrattuali sulla giurisdizione. La pronuncia veniva impugnata per cassazione, e la questione sulla giurisdizione era stata in parte rimessa alle Sezioni Unite, che avevano già definito alcuni profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio intervento, rilevando che le Sezioni Unite n. 22769 del 2025 non avevano risposto al quesito sull’applicabilità della Convenzione di Bruxelles alla controversia in esame. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale, secondo cui solo le azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono strettamente connesse sono escluse dall’ambito applicativo della Convenzione. Ha pertanto escluso che l’azione di recupero di un credito preesistente promossa dal curatore possa essere qualificata come azione derivante dal fallimento.
Quanto alle doglianze relative all’accettazione della giurisdizione, la Corte ha chiarito che le istanze di sospensione della provvisoria esecuzione e di accantonamento non integrano un’assoggettamento volontario. Ha inoltre ribadito che la connessione non è evocabile quando le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano compatibili e non sussista un rischio di decisioni contrastanti.
Il secondo motivo, concernente l’interpretazione della domanda, è stato respinto perché i ricorrenti non hanno offerto elementi per sovvertire la ricostruzione del giudice di merito, che aveva correttamente individuato la causa petendi nel rapporto giuridico scaturente dall’accordo del 1995. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, mancando la censura della ratio decidendi basata sull’illegittimità dell’interruzione del processo, che risultava assorbente. Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, vertendo sulla mancata compensazione delle spese, facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione.
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Nota della Redazione
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