Quietanza liberatoria ed estinzione anticipata: rimborso dei costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 3040 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal consumatore in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento non ha efficacia abdicativa né transattiva quando si risolve in una mera dichiarazione di scienza, priva dell’indicazione specifica degli importi e delle singole voci di costo oggetto di rinuncia. Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, tanto quelli recurring quanto quelli up-front, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione può essere fissato da apposita clausola contrattuale, purché comprensibile e proporzionato; in sua mancanza, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato e quelli recurring secondo il criterio di competenza economica.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato nel 2016 un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente nel dicembre 2020 in corrispondenza della rata n. 49 su 120. Esperito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo il rimborso di € 2.593,00 a titolo di commissione finanziaria e commissione di distribuzione, calcolato con il criterio del pro rata temporis.

L’intermediario ha chiesto il rigetto, in via principale invocando l’efficacia preclusiva della quietanza rilasciata dalla cliente, in via subordinata sostenendo la piena conformità del contratto alle disposizioni di trasparenza e la natura non ripetibile della commissione di distribuzione, qualificata come costo di terzi per servizi accessori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sulla quietanza, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 8827 del 21.7.2017. All’atto di quietanza non può ricondursi l’efficacia propria dei negozi rinunciativi o transattivi: manca un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, nella sua determinazione quantitativa e causale, e difetta la chiara volontà di abdicare alle restanti somme. Né ricorrono gli estremi della transazione ex art. 1965 c.c., per assenza di una res litigiosa e di reciproche concessioni.

Sul punto il Collegio richiama la decisione n. 13788/2019 e la pronuncia della Corte di cassazione n. 9120 del 6.5.2015, secondo cui la quietanza a saldo di ogni pretesa è di regola dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che emerga la piena consapevolezza di abdicare o transigere. Viene poi citata la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento, che qualifica la quietanza successiva all’estinzione come mera dichiarazione di scienza quando non specifichi importi e voci. La quietanza della ricorrente non preclude quindi l’azione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 125-sexies TUB, la sentenza della Corte di giustizia UE dell’11.9.2019, causa C-383/18, e la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento, che ne ha affermato l’applicazione anche ai contratti anteriori. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25.7.2021, per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 d.l. n. 104/2023 e dopo la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB.

Quanto ai criteri, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato, quelli recurring secondo il pro rata temporis, con esclusione delle imposte. Il Collegio qualifica le commissioni finanziarie e di distribuzione come recurring per l’intero importo, seguendo la decisione n. 9478 del 22.5.2020 resa sulla medesima fattispecie contrattuale. Il rimborso residuo è quindi determinato in € 2.545,81, arrotondato a € 2.546,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1965 c.c.

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