Atto di validazione del PEF endoprocedimentale e difetto di interesse (TAR Puglia n. 833 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario ha natura endoprocedimentale ed è produttivo di effetti lesivi solo interinali, poiché il potere di approvazione definitiva della tariffa, con la relativa lesività, spetta all’ARERA. La verifica di coerenza regolatoria demandata all’Autorità non è meramente formale, ma sostanziale, potendo la stessa richiedere ulteriori informazioni e modificare la proposta dell’ente di governo. Ne consegue che i vizi dell’atto di validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante dell’atto finale. Il ricorso proposto in via anticipata avverso il solo atto dell’ETC è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina n. 150 del 7 giugno 2024 con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla Relazione di Validazione e agli atti del procedimento. Con motivi aggiunti censurava altresì la delibera consiliare di approvazione della TARI per l’anno 2024.
La ricorrente lamentava un difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registratasi tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio delle gestioni. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria, riteneva di dover scrutinare anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Dall’esame dell’atto impugnato, letto congiuntamente all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emergeva la natura endoprocedimentale dell’atto di validazione, con effetti lesivi solo provvisori ed eventuali.
L’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021 attribuisce infatti all’Autorità il potere di approvazione finale della tariffa, previa verifica di coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale vaglio, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, non è meramente formale ma sostanziale, operando alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.
Ne derivava che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è ammessa solo in via eccezionale, in presenza di atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o di atti che comportino un arresto procedimentale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nel caso in esame, un eventuale annullamento del primo atto sarebbe stato privo di effetto caducante, non ponendosi l’atto finale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012).
Il Collegio aderiva all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo territoriale, richiamando C.G.A. n. 354 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1379 del 2024, e ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024: l’approvazione dell’ARERA non è passiva ricezione dei costi esposti, ma intervento attivo. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario e non è riconducibile alla sola validazione provvisoria dei nuovi PEF.
Il Collegio distingueva le ipotesi in cui l’immediata lesività dell’atto è configurabile, perché la questione esula dai poteri dell’ARERA, come nelle sentenze nn. 4690 e 4692 del 2024 e nella n. 7173 del 2024 della stessa Sezione. Infine, anche in caso di protratta inerzia dell’Autorità, la tutela sarebbe assicurata dai rimedi contro il silenzio inadempimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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