Validazione del PEF da parte di AGER è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Puglia n. 829 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’ente territorialmente competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA, il cui vaglio di coerenza regolatoria non è meramente formale ma sostanziale. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva, poiché il suo annullamento autonomo è privo di effetto caducante. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è ammessa in via eccezionale, per atti vincolati idonei a conformare la determinazione finale o per atti che comportino un arresto procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune dell’ambito, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché violazione del principio del full recovery cost alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Contestava altresì la delibera comunale di approvazione della TARI per il 2024.
Con motivi aggiunti la ricorrente censurava anche la nota di trasmissione della determina con cui il Comune capofila aveva fissato il canone per il 2024 sulla base dei PEF validati. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria richiamati. Dall’esame dell’atto impugnato, letto con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge la qualificazione dell’atto come endoprocedimentale “ad effetti interinali”.
La ragione sta nell’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021: il potere di approvazione finale della tariffa è attribuito all’Autorità di regolazione, che verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, condotto alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.
Da qui la conseguenza: l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in modo netto la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (Cons. Stato n. 9675 del 2024). L’eventuale annullamento della validazione non travolgerebbe la determinazione finale, difettando l’effetto caducante, che ricorre solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato n. 2482 del 2011 e n. 2530 del 2012).
Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, valorizzando l’impatto che la tesi contraria avrebbe sui poteri non ancora esercitati da ARERA e l’esigenza di concentrare le impugnazioni avanti un unico giudice. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico del sistema tariffario e non deriva dalla provvisoria validazione dei nuovi PEF. Non vi è deficit di tutela nemmeno in caso di inerzia di ARERA, esperibili i rimedi contro il silenzio-inadempimento (Cons. Stato n. 9788 del 2024).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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