Atto di validazione del PEF endoprocedimentale e difetto di interesse (TAR Puglia n. 832 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali, poiché il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA ai sensi dell’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021. La verifica di coerenza regolatoria ivi prevista non è meramente formale, ma sostanziale, potendo l’Autorità richiedere ulteriori informazioni e modificare le predisposizioni tariffarie. Ne consegue che l’eventuale impugnazione anticipata dell’atto di validazione è inammissibile per difetto di interesse, non essendo l’atto finale travolto da un annullamento ad effetto caducante. I vizi della validazione vanno fatti valere unitamente alla censura dell’approvazione di ARERA.
Il Fatto
La ricorrente, società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, impugnava la determina n. 131 del 04.06.2024, con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 in favore del Comune interessato. Deducva difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Con motivi aggiunti impugnava anche le delibere consiliari di approvazione della TARI per il 2024.
All’udienza pubblica il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia, tema già oggetto di specifica eccezione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione dell’inammissibilità per difetto di interesse, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria. Dall’esame dell’atto di validazione, letto con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge la sua qualificazione come atto endoprocedimentale ad effetti interinali. La disposizione richiamata attribuisce ad ARERA la verifica di coerenza regolatoria e l’approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.
Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali resta perciò di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. I vizi della validazione potranno essere fatti valere solo insieme alla censura della determinazione conclusiva.
Il Collegio esclude l’effetto caducante, che ricorre solo quando l’atto successivo costituisca inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012. Nel caso concreto la valutazione finale di ARERA è connotata da discrezionalità, con conseguente instabilità degli effetti della validazione.
Il Tribunale richiama poi l’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che privilegia la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, per l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri di ARERA non ancora esercitati e per ragioni di uniformità. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario e non è riconducibile alla sola validazione dei nuovi PEF. Anche in caso di inerzia di ARERA la parte potrebbe reagire contro il silenzio inadempimento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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