Validazione del PEF rifiuti endoprocedimentale e ricorso inammissibile (TAR Puglia n. 835 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, adottato ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta indeed all’Autorità di regolazione, la quale esercita un vaglio sostanziale di coerenza regolatoria, potendo richiedere ulteriori informazioni e modificare le predisposizioni tariffarie. Ne deriva il difetto di interesse all’impugnazione anticipata dell’atto di validazione, i cui vizi vanno fatti valere insieme alla censura della determinazione conclusiva. Non opera l’effetto caducante, perché l’atto finale non costituisce inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, ma esito di nuove e autonome valutazioni di interessi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determina n. 152 del 7 giugno 2024, con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 per il Comune di Porto Cesareo. Ha dedotto un difetto di istruttoria e di motivazione nella individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, del principio del full recovery cost.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha contestato anche la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19 luglio 2024, di approvazione della TARI per l’anno 2024. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa, questione oggetto anche di specifica eccezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria richiamati. Ha ritenuto la questione fondata, sulla base della qualificazione dell’atto impugnato.

Dalla lettura dell’atto di validazione congiuntamente all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 emerge che l’atto ha carattere endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. La verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, condotto alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

Ne consegue che l’impugnazione anticipata dell’atto endoprocedimentale è ammessa solo in via eccezionale, per fattispecie particolari, quale quella di atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato n. 9675/2024. L’effetto caducante dell’annullamento presuppone che l’atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Consiglio di Stato n. 2482/2011 e n. 2530/2012: situazione non configurabile quando l’atto finale sia connotato da discrezionalità.

Il Collegio ha richiamato il più recente orientamento del Consiglio di Stato, che, nell’escludere l’immediata impugnabilità, ha valorizzato l’impatto su poteri non ancora esercitati dall’Autorità, le ragioni di uniformità e il carattere fisiologico del pagamento immediato salvo conguaglio, rientrando tale meccanismo nella logica di un servizio prestato con continuità. Ha distinto i precedenti della Sezione che avevano dato per presupposta l’immediata impugnabilità, rilevando come in quei casi fosse in questione un contenuto che esula dai poteri di intervento dell’Autorità: così per Consiglio di Stato n. 4690/2024 e n. 4692/2024, sulla ripartizione dei costi tra comuni, e per n. 7173/2024, sull’adeguamento tariffario ad una modifica legislativa. La giurisprudenza da ultimo richiamata (Consiglio di Stato n. 9788/2024) esclude peraltro deficit di tutela anche in caso di inerzia dell’Autorità, esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e le spese di lite compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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