Validazione del PEF è atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (TAR Puglia n. 857 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ha natura endoprocedimentale e produce effetti interinali, poiché il potere di approvazione definitiva della tariffa, con la connessa lesività, spetta all’ARERA ai sensi dell’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021. I vizi della validazione non sono deducibili in via autonoma, ma vanno fatti valere insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva dell’Autorità, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante. L’eventuale invalidità dell’atto anteriore travolge quello successivo solo quando questo ne costituisca inevitabile conseguenza, senza nuove valutazioni di interessi. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di igiene ambientale impugna la determina con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla delibera consiliare di approvazione della TARI per l’anno 2024. La ricorrente deduce difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, che avrebbe squilibrato le gestioni degli anni 2022 e 2023.
All’udienza pubblica il Collegio avvisa le parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione della causa in rito, questione oggetto di specifica eccezione e comune a numerose controversie analoghe fissate nella medesima udienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola sussistente ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. La qualificazione dell’atto impugnato come endoprocedimentale «ad effetti interinali» deriva dal combinato disposto dell’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e degli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021.
La verifica di coerenza regolatoria demandata all’Autorità non è meramente formale, ma sostanziale, potendo ARERA richiedere ulteriori informazioni e operare alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023. Ne consegue che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali resta di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024.
L’annullamento dell’atto di validazione non avrebbe effetto caducante sulla determinazione finale, poiché questa non ne costituisce inevitabile conseguenza, richiedendosi nuove e ulteriori valutazioni di interessi: orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Sez. V, n. 2530 del 2012. Il Collegio aderisce all’indirizzo che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, già espresso da C.G.A. n. 354 del 2021 e condiviso da Cons. Stato, Sez. V, n. 1379 del 2024, valorizzando il rischio di sindacare un potere non ancora esercitato dall’Autorità e l’esigenza di concentrare le impugnazioni avanti un unico giudice.
Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario, sicché la tutela resta assicurata dall’impugnazione degli atti finali di ARERA; né, in caso di inerzia dell’Autorità, sussiste deficit di tutela, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento (richiamata Cons. Stato n. 9788 del 2024). Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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