Il “viaggio premio” inserito in un contratto bilaterale non è operazione a premio (Cass. civ. Sez. 5 n. 18145 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni a premio, l’erogazione di un bene o servizio, quale un viaggio turistico, prevista come clausola accessoria di un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, non è qualificabile come “premio” e non rientra nell’ambito applicativo del regime tributario di cui al d.P.R. n. 430/2001, con conseguente esclusione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 19, comma 8, l. n. 449/1997. Le attività promozionali, basate su clausole accessorie al contratto e rivolte a una cerchia determinata di soggetti, configurano una promessa al pubblico solo ove svolte con le modalità previste dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 430/2001. In tema di transfer pricing, l’utilizzo del metodo cost plus, opportunamente adattato alle peculiarità del caso concreto, non viola l’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, pur in presenza di una preferenza per il metodo CUP, e non determina alcuna inversione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento e un atto di contestazione, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito ai fini IRES e IRAP. Le contestazioni riguardavano, da un lato, componenti positivi non contabilizzati derivanti da transazioni infragruppo e, dall’altro, il mancato versamento della ritenuta alla fonte su presunte operazioni a premio, consistenti nell’offerta ai clienti di un viaggio turistico in Egitto in cambio di determinati volumi di acquisti. I giudici di prime cure accoglievano i ricorsi, ma la CTR riformava parzialmente la sentenza, ritenendo il viaggio un premio collegato al raggiungimento del fatturato. Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso che l’erogazione del viaggio potesse essere attratta nel novero delle operazioni a premio. Ha valorizzato il rapporto di sinallagmaticità tra l’organizzazione del viaggio e il pagamento del corrispettivo delle merci che il cliente si impegnava ad acquistare, ovvero, in alternativa, al rimborso di una somma forfettariamente imputata al costo del viaggio. Tale struttura negoziale, fondata su singoli contratti a prestazioni corrispettive, non è rivolta a una cerchia indeterminata di soggetti, requisito indefettibile per la configurazione dell’offerta al pubblico. Ha inoltre richiamato il principio per cui le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 430/2001, in particolare se basate su una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate operazioni a premio ed esulano dall’ambito del relativo regime tributario.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto del transfer pricing, ritenendo la motivazione della CTR al di sopra del cd. minimo costituzionale. Ha rigettato anche il secondo motivo, con il quale l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR per l’uso di un metodo diverso dal CUP. Sul punto, la Corte ha precisato che la preferenza per il metodo del confronto del prezzo non preclude l’utilizzo di altri metodi, come il cost plus, sempre che siano selezionati il periodo di indagine e le società comparabili e siano apportate le appropriate rettifiche contabili. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stata raggiunta dalla società la prova della riconducibilità delle transazioni al valore normale. Il terzo motivo del ricorso incidentale è stato infine dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
Nota della Redazione
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