Conflitto di competenza tardivo: la decadenza del rilievo officioso dalla prima udienza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14183 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza necessario richiesto d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 45 c.p.c. è inammissibile quando il conflitto venga sollevato dopo la prima udienza di trattazione, in una fase in cui la causa sia già transitata all’istruzione. Il rilievo officioso dell’incompetenza per territorio, ai sensi del terzo comma dell’art. 38 c.p.c., è infatti precluso una volta decorsa l’udienza di prima comparizione. Il giudice che non abbia sollevato il conflitto in tale sede non può più richiedere d’ufficio il regolamento, restando la relativa eccezione rimessa esclusivamente all’iniziativa delle parti nei termini di legge.

Il Fatto

Un cittadino italiano, erede del padre deceduto nel 1992, convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania, chiedendo il risarcimento dei danni — biologici, morali ed esistenziali — che il genitore avrebbe patito a seguito della prigionia e della deportazione in un campo di concentramento nazista durante la seconda guerra mondiale. Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo giudice, con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale lagunare ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che essa spettasse al Tribunale di Roma quale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria doveva essere adempiuta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Venezia, in quanto proposto tardivamente. Il giudice di merito, infatti, non aveva sollevato il conflitto nella prima udienza di comparizione, requisito indefettibile per l’operatività del rilievo officioso dell’incompetenza per territorio.

L’analisi del fascicolo processuale ha rivelato che la causa era proseguita per un cospicuo lasso di tempo: la prima udienza fu rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; all’esito dell’udienza successiva, tenutasi in forma cartolare, furono concessi i termini per le deduzioni istruttorie; la causa fu poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il conflitto è stato sollevato solo con l’ordinanza del 30 ottobre 2025, quando il processo era ormai transitato dalla fase di prima comparizione alla fase istruttoria.

La S.C. ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rilievo officioso dell’incompetenza è ammesso solo entro la prima udienza di trattazione. Oltre tale momento, l’eccezione di incompetenza resta rimessa alla sola iniziativa di parte, che deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Il giudice, pertanto, non può più attivare il meccanismo del regolamento necessario d’ufficio.

La Corte ha quindi rimesso il giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo, che dovrà proseguire dinanzi al giudice originariamente adito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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