Correzione d’ufficio dell’errore materiale sul giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 14301 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che inficia un provvedimento giurisdizionale, anche successivo alla sua pubblicazione, è emendabile tramite il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Tale procedura è esperibile anche d’ufficio dal giudice che ha emanato il provvedimento, senza necessità di istanza di parte. L’istituto trova applicazione anche alle ordinanze della Corte di Cassazione, in virtù del richiamo operato dall’art. 391-bis c.p.c. Oggetto della correzione può essere un vizio puramente materiale, come l’erronea indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo, quando dalla motivazione risulti univoca la volontà del giudice di individuare un organo giudiziario diverso. Con la correzione, il giudice non esercita un nuovo potere decisorio, ma provvede a rendere il testo del provvedimento conforme alla volontà già espressa.

Il Fatto

La Corte di Cassazione aveva definito un giudizio con l’ordinanza n. 6820/2025, con la quale aveva accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione. La controversia, tuttavia, era stata decisa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova, come correttamente indicato nell’epigrafe e nella descrizione dei fatti di causa della stessa ordinanza.

Nell’ordinanza corretta, al punto 2) delle ragioni della decisione e nel dispositivo, era stato per mero errore materiale indicato come giudice del rinvio la Corte d’Appello di Brescia. La Corte, rilevato il vizio, ha fissato cameralmente la discussione per la sollecita correzione d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che l’ordinanza oggetto di correzione presentava una contraddizione interna: nell’epigrafe indicava correttamente la sentenza impugnata come quella della Corte d’Appello di Genova, ma nel dispositivo, trattando del secondo motivo di ricorso, individuava quale giudice del rinvio la Corte d’Appello di Brescia, estranea alla vicenda processuale.

Tale contraddizione, ad avviso del Collegio, non poteva essere interpretata come una volontà implicita di radicare la competenza per il rinvio presso un giudice diverso. Depone in tal senso la circostanza che, nel medesimo provvedimento, la Corte aveva specificato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere in diversa composizione; specificazione questa priva di significato se il giudice designato non fosse quello che aveva già pronunciato la sentenza cassata.

La Corte qualifica quindi l’erronea indicazione come errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati dall’art. 391-bis c.p.c. per i provvedimenti di legittimità. Sottolinea che tale procedura è ammessa anche d’ufficio, non richiedendo l’istanza di parte.

Conseguentemente, la Corte dispone che l’espressione “Corte d’Appello di Brescia” debba leggersi “Corte d’Appello di Genova”. Precisa, infine, che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della presente ordinanza di correzione e che, a norma dell’art. 288, secondo comma, c.p.c., la stessa va annotata sull’originale del provvedimento corretto. Nulla è disposto sulle spese del procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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