Condotto fognario condominiale e divieto di nova in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 16158 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione circa la natura condominiale di un condotto fognario, ai sensi dell’art. 1117, primo comma, num. 3), c.c., non costituisce domanda nuova in appello quando in primo grado la parte si sia limitata a contestare la proprietà esclusiva dell’area sulla quale il condotto insiste, trattandosi di circostanza diversa che designa l’infondatezza della pretesa sotto un autonomo profilo. L’esistenza della obiettiva destinazione del condotto all’uso comune integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in grado di appello, il quale ha l’obbligo di applicare la norma di legge idonea a escludere il diritto vantato, alla stregua delle circostanze già allegate e acquisite. L’interpretazione delle deduzioni delle parti è sindacabile in cassazione quando si assuma che abbia determinato la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.
Il Fatto
La proprietaria di un’unità immobiliare convenne in giudizio i confinanti, chiedendo la condanna ad arretrare le condotte di acque chiare e scure realizzate a distanza inferiore a quella legale rispetto alla sua proprietà. Una delle convenute, costituitasi, contestò la natura esclusiva dell’area sulla quale insistevano le condotte e propose domanda riconvenzionale per l’accertamento di una servitù coattiva e per l’arretramento delle costruzioni della vicina, mentre altra convenuta aderì alle domande attoree.
Il Tribunale accolse la domanda principale e la riconvenzionale spiegata da quest’ultima. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione, dichiarò inammissibile il motivo concernente la natura condominiale delle condotte, ritenendo che tale deduzione fosse nuova, e rigettò la domanda di arretramento per carenza di prova sulla prevenienza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fallacemente qualificato come tardiva la deduzione della natura condominiale del condotto fognario. La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che l’interpretazione delle deduzioni delle parti è riservata al giudice di merito, ma che tale principio non trova applicazione quando si denuncia la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi di un error in procedendo che attribuisce al giudice di legittimità il potere di esaminare direttamente gli atti processuali (cfr. Cass. n. 21421/2014).
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’affermazione della ricorrente, secondo cui l’area sulla quale erano posate le condotte era di sua proprietà esclusiva, non vale di per sé a escludere la natura condominiale del condotto. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 1117, num. 3), c.c., va desunta dall’obiettiva destinazione all’uso comune, verificabile accertando se le acque reflue provenissero anche da altre proprietà.
La Corte ha quindi precisato che l’esistenza di tale destinazione può integrare un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, il quale ha l’obbligo di applicare la norma di legge idonea a escludere il diritto vantato dalla parte, anche in appello (cfr. Cass. n. 8593/2022; Cass. n. 30129/2024). La Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto, verificare se la destinazione del condotto fosse stata allegata o accertata e, in tal caso, decidere sulla base di quanto emerso. Il motivo è stato accolto nei limiti precisati.
Il secondo motivo, concernente la domanda riconvenzionale di arretramento per violazione delle distanze, è stato invece dichiarato inammissibile, poiché la censura si risolveva in un’impropria sollecitazione a una rilettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, atteso l’apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica compiuto dal giudice di merito, non sindacabile tramite la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6774/2022).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1117 c.c. – Parti comuni dell'edificio
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove