La morte del condividente non impedisce la divisione: il subingresso degli eredi è solo successivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 16159 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte di uno dei chiamati alla divisione, verificatasi nel corso del giudizio e prima del perfezionamento della stessa, comporta unicamente che al condividente individuale subentrino i successori mortis causa, anche se in numero plurimo. Ciò che rileva è il numero delle quote spettanti agli originari chiamati, non la circostanza che a uno di essi siano succeduti altri soggetti, il cui diritto trova riconoscimento solo successivamente, con l’ulteriore divisione della quota. Ne consegue che il dispositivo che assegna i beni «agli eredi» del condividente deceduto non è affetto da nullità, potendo tale vizio configurarsi solo quando sia impossibile ricostruire il dictum della decisione. Non è inoltre necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede che sia già stato citato in proprio, ravvisandosi l’unicità della parte in senso sostanziale.
Il Fatto
Una donna convenne in giudizio dinanzi al Tribunale la sorella e il padre, chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione della comune dante causa e disposta la divisione dei beni ereditari. I convenuti contestarono la composizione dell’asse, rivendicando la titolarità pro quota di parte degli immobili e di alcuni conti correnti. Il Tribunale provvide alla divisione della massa, assegnando i beni e le somme secondo le rispettive quote e stabilendo i conguagli.
La sentenza fu appellata da una delle sorelle, anche nella qualità di erede del padre nel frattempo deceduto. La Corte d’appello rideterminò il valore del compendio e corresse un errore di calcolo relativo a un deposito bancario. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Quanto alla dedotta violazione del principio di autosufficienza, ha ribadito che l’indicazione dei documenti necessari allo scrutinio, anziché la loro integrale trascrizione, soddisfa il requisito di specificità dell’impugnazione, in conformità ai criteri di sinteticità e chiarezza richiamati dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Nel merito, ha scrutinato congiuntamente il primo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la nullità del dispositivo per indeterminatezza e l’omesso esame del testamento del condividente deceduto. La Corte ha chiarito che la morte di uno dei chiamati, intervenuta nel corso del giudizio e prima del perfezionamento della divisione, non incide sull’oggetto della lite, che resta individuato dalle quote degli originari condividenti. Il diritto degli eredi del defunto trova riconoscimento solo con l’ulteriore divisione della quota, sicché il testamento dell’ereditando risulta irrilevante ai fini della causa.
Quanto al vizio di nullità del dispositivo per l’indicazione «agli eredi di Bufacchi Ettore», la Corte ha escluso che ricorra, poiché la nullità può configurarsi solo quando sia impossibile ricostruire l’ordine formale del comando giudiziale. Nella specie, il dispositivo costituisce chiara estrinsecazione della motivazione, a sua volta conforme ai principi richiamati, e consente di individuare senza ambiguità i destinatari dell’assegnazione.
Il secondo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, è stato parimenti rigettato. La Corte ha rilevato che il decesso del condividente era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado e che la ricorrente aveva già acquisito la qualità ereditaria, essendo stata citata e costituita in proprio. In tale ipotesi ravvisa l’unicità della parte in senso sostanziale, con conseguente non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della stessa quale erede.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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