La Corte di cassazione può liquidare le spese della procedura ex art. 373 c.p.c. anche dopo l’estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 16289 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ. La relativa istanza è tempestiva se depositata prima del decorso del termine per la richiesta di decisione del ricorso, ancorché non sia stata fissata l’udienza o l’adunanza per la trattazione. L’omessa liquidazione di dette spese nel decreto di estinzione può essere rimediata con la procedura di correzione di errore materiale, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore.

Il Fatto

In esito alla proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte d’appello, il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Non essendo pervenuta richiesta di decisione del ricorso nel termine di legge, il giudice di legittimità dichiarava l’estinzione del giudizio con decreto, provvedendo sulle spese. Successivamente, la controricorrente depositava istanza per la liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione della sentenza impugnata, svoltosi in appello ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’istanza della controricorrente era stata depositata prima del decorso del termine per la richiesta di decisione del ricorso, requisito che ne determina la tempestività, non ostandovi la mancata fissazione dell’udienza o dell’adunanza per la trattazione. Sul punto, il Collegio richiama il principio per cui la liquidazione delle spese della procedura di sospensione può essere richiesta alla Corte di cassazione anche quando il giudizio di legittimità si sia definito con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.

Quanto all’omessa liquidazione di tali spese nel decreto di estinzione, la Corte osserva che la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all’omissione della liquidazione, quando questa non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo ma soltanto una dimenticanza dell’estensore. Tale conclusione si fonda sul principio affermato dalle Sezioni Unite n. 16415 del 2018 e dalle Sezioni Unite n. 19137 del 2023.

La Corte ricorda inoltre che l’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. rinvia all’art. 391 cod. proc. civ., il quale attribuisce al giudice il potere discrezionale di condannare alle spese la parte che ha dato causa all’estinzione. Nel caso concreto, tale potere era stato esercitato con il decreto impugnato, emergendo la volontà di porre le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti.

La Corte accoglie quindi l’istanza e, a integrazione del decreto di estinzione, condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese relative alla procedura di sospensione, liquidate in complessivi euro 1.752,00 per compensi ed euro 438,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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