Interpretazione dell’accordo risolutorio e indennità di portafoglio plus del private banker (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16334 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di clausola contrattuale che subordina l’erogazione dell’indennità di portafoglio plus del private banker alla verifica che la ricchezza finanziaria amministrata (RFA) dei clienti ceduti non sia diminuita oltre una certa soglia allo scadere del ventiquattresimo mese dalla riassegnazione, l’ipotesi del decesso dell’agente intervenuto dopo la cessazione del rapporto non integra la deroga pattizia che esclude tale verifica: la clausola di eccezione, riferita all’impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, opera solo quando il rapporto di agenzia sia ancora in corso di esecuzione, venendo meno la finalità anticoncorrenziale della regola generale. La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non sussiste quando il giudice di merito abbia adottato una delle interpretazioni plausibili della clausola, non essendo necessario che quella prescelta sia l’unica astrattamente possibile.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto che aveva svolto attività di private banker per una banca convenivano in giudizio l’istituto per ottenere la cd. indennità di portafoglio plus, prevista dall’art. 5 dell’accordo di risoluzione del rapporto sottoscritto il 9 giugno 2016. La clausola subordinava l’erogazione dell’indennità alla condizione che, allo scadere del ventiquattresimo mese dalla riassegnazione del pacchetto clienti, la RFA di ciascun cliente ceduto fosse pari ad almeno l’80% di quella registrata al momento del passaggio al nuovo banker.
Il dante causa degli attori era deceduto il 10 gennaio 2019, prima dello scadere del termine dalla riassegnazione del pacchetto avvenuta il 18 luglio 2017. La banca, che aveva inizialmente quantificato l’indennità in misura maggiore, la ricalcolava in un importo inferiore, applicando la verifica prevista dalla lett. b). Gli eredi invocavano invece l’ultimo capoverso dell’art. 5, secondo cui in caso di impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, tra cui il decesso del private banker, l’indennità andava erogata nella misura inizialmente determinata, senza la verifica della RFA. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, riformando la sentenza, riteneva invece che la banca avesse provato lo scostamento superiore al 20% della RFA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, incentrato sull’errata interpretazione del contratto e sulla violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1372 c.c., ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto all’inammissibilità, la parte non aveva specificato i canoni ermeneutici che assumeva violati né il punto e il modo in cui il giudice di merito se ne fosse discostato, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, che non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili (Cass. civ. sez. lav. n. 11900 del 18/06/2020).
Nel merito, la Corte ha condiviso la lettura data dalla Corte territoriale: l’impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, che esclude la verifica della RFA, va riferita al rapporto di agenzia in corso di esecuzione, non alla fase successiva alla sua cessazione. La ratio della regola generale contenuta nella lett. b) è, infatti, quella di disincentivare azioni di sviamento della clientela da parte dell’ex agente, esigenza che viene meno solo quando l’impossibilità sopravvenga durante il rapporto, non quando la condotta che la norma intende prevenire potrebbe essersi già verificata.
Quanto al secondo motivo, relativo alle questioni probatorie, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità e l’infondatezza. Ha escluso la configurabilità dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla dedotta decadenza ex art. 416, comma 3, c.p.c., trattandosi di eccezione di rito; ha ritenuto non nuova la documentazione già depositata in primo grado in forma criptata e successivamente acquisita in forma integrale su ordine della Corte d’appello, il cui esercizio è discrezionale e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti indicati da Cass. n. 24188/2013.
Ha infine reputato generica la contestazione della documentazione, non essendo stati confutati analiticamente i dati in essa contenuti, e inammissibile la censura sulla pretesa inidoneità probatoria in difetto degli ordini di disinvestimento, questione non risultante dalla sentenza impugnata né allegata come dedotta nel giudizio di merito, in applicazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 18018 del 01/07/2024). Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto