Motivazione apparente se la CTR ignora i titoli personali di responsabilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 23298 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che annulla un atto di irrogazione sanzioni emesso nei confronti delle persone fisiche quali autori della violazione, ideatori del sistema elusivo e amministratori di fatto della società, laddove la ragione della decisione — fondata sull’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese — risulti scollegata dalla fattispecie concreta, in cui l’atto risulta indirizzato non alla società ma ai soggetti personalmente responsabili. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al “minimo costituzionale” dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, è denunciabile solo quando il vizio attenga all’esistenza della motivazione in sé, come nel caso della motivazione apparente o perplessa. Non è pertanto configurabile un giudicato interno sulla base di una statuizione priva di riferimenti individuati agli atti di causa e di ragionato raffronto tra le rationes decidendi e i motivi di appello.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di irrogazione sanzioni per l’anno 2011, pari al 25% dei costi indebitamente dedotti da una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, in ragione dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla compravendita di autovetture. L’atto era indirizzato non alla società, ma alle tre persone fisiche, quali autori della violazione, ideatori del disegno evasivo e amministratori/liquidatori di fatto, nonché alla socia unica quale legale rappresentante ex art. 2495 cod. civ. e responsabile ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l’atto, ritenendo decisiva l’estinzione della società e l’assenza di responsabilità delle persone fisiche. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, aveva confermato la decisione, sostenendo la nullità dell’atto emesso nei confronti di un soggetto ormai inesistente e l’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 per difetto di retroattività. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti, rigettandole. Il ricorso non è un mero assemblaggio di atti, ma sintetizza adeguatamente il fatto e le difese delle parti, supportando la prospettazione con le pertinenti parti degli atti collegati. Il motivo è specifico e coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, censurandone la mancata comprensibilità dall’esterno. Non sussiste, inoltre, alcuna carenza di interesse, poiché la statuizione sul mancato gravame avverso l’esclusione della responsabilità del liquidatore è priva di riferimenti individuati agli atti di causa.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa. Il semplice difetto di sufficienza non è più denunciabile.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso. La motivazione della CTR risulta apparente sotto tre profili concorrenti. In primo luogo, l’affermazione per cui l’Agenzia non avrebbe contestato la sentenza nella parte relativa alla responsabilità del liquidatore è apodittica, priva di riferimenti agli atti di causa e di confronto tra le rationes decidendi della CTP e i motivi di appello; su tale base non può formarsi alcun giudicato interno. In secondo luogo, la statuizione di nullità dell’atto emesso nei confronti di un soggetto inesistente è scollegata dalla fattispecie concreta, poiché l’atto di irrogazione risulta per tabulas indirizzato alle persone fisiche e non alla società, già estinta. In terzo luogo, il richiamo all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 è inconferente, atteso che i titoli di responsabilità delle persone fisiche sono diversi e autonomi, come evidenziato dall’atto di contestazione, che qualifica la società come mera fictio creata nell’esclusivo interesse della persona fisica.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame completo dei fatti e degli atti di causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso