Truffa contrattuale: l’attività decettiva successiva integra gli artifizi e raggiri (Cass. pen. Sez. 2 n. 178 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore mediante artifizi e raggiri sussiste non solo quando il contraente pone in essere originariamente l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento diretto a ingenerare errore si manifesti successivamente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione del contratto, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifizi e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen.. Il termine per proporre querela decorre dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, individuata nel momento in cui la condotta decettiva successiva è stata posta in essere.

Il Fatto

Il Tribunale di Pisa condannava un imputato per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., per aver simulato l’intervento di un garante, falsificandone la firma su due cambiali consegnate alla società danneggiata, dopo aver ricevuto la somma pattuita per l’acquisto di pannelli solari mai consegnati. La Corte di appello di Firenze confermava la decisione.

Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dell’inganno per essere la condotta successiva all’accordo, l’intempestività della querela, la riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità di alcuni motivi, reiterativi di censure già devolute in appello e puntualmente disattese, e manifestamente infondato quanto alle residue doglianze.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha affermato che la condotta dell’imputato, consistita nel rilascio di cambiali con firme apocrife allo scopo di ostacolare l’azione recuperatoria della somma pagata, integra gli artifizi e raggiri della truffa. In proposito, ha richiamato il principio secondo cui l’induzione in errore sussiste anche quando il comportamento fraudolento si manifesti successivamente alla conclusione del contratto, nel corso dell’esecuzione, in rapporto di causalità con il danno e l’ingiusto profitto, citando Sez. 2, n. 5046 del 2021 e Sez. 6, n. 10136 del 2015.

La Corte ha poi escluso la configurabilità della insolvenza fraudolenta, rilevando che in tale fattispecie la volontà del soggetto passivo di concludere il contratto non è viziata dall’inganno altrui, mentre nel caso di specie l’attività decettiva successiva era finalizzata a garantire l’ingiusto profitto. Ha inoltre ritenuto corretta l’individuazione della data di consegna delle cambiali quale dies a quo per la proposizione della querela, trattandosi del momento in cui il reato si è perfezionato.

Con riguardo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha precisato che non è necessaria la disamina di tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente la motivazione che dia conto dell’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., come la non esiguità del danno desumibile dalla rilevante entità della somma. Ha infine ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sull’assenza di segni di resipiscenza e di condotte riparatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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