Notifica invertita e onere di allegare la lesione difensiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 6827 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione dell’imputato effettuata in modo diverso da quello previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si distingue dalla omessa notifica, che integra una nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. L’inversione cronologica dell’ordine delle notifiche, avendo la notifica al difensore carattere successivo ed eventuale, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta alle regole di deducibilità dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. La parte che eccepisce la nullità ha l’onere di allegare la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, non potendo la relativa omissione essere colmata in sede di legittimità con doglianze generiche e assertive.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 15 novembre 2022, dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2024, confermava la decisione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la violazione di norma processuale in relazione all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed eccependo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso il rilievo della questione, precisando che, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di legittimità è “giudice anche del fatto” e può accedere all’esame degli atti processuali, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello era stata effettuata immediatamente presso lo studio del difensore di fiducia, senza attendere l’esito negativo della notifica al domicilio eletto dall’imputato, che venne comunque spedita e che ebbe esito negativo. Tale inversione dell’ordine cronologico delle notifiche rispetto alla sequenza prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — che prescrive la notifica al difensore come passaggio successivo ed eventuale — integra, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, una nullità generale a regime intermedio.
La Corte ha tuttavia rilevato che l’anomalia procedurale, in virtù del rapporto fiduciario tra imputato e difensore, è soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, sebbene l’eccezione di nullità fosse stata tempestivamente sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, il difensore non aveva prospettato ai giudici del merito l’effettiva e concreta lesione del diritto di difesa conseguente all’inversione cronologica, non avendo allegato elementi specifici da cui inferire che l’imputato fosse rimasto all’oscuro della vocatio in ius.
Tale omissione non può essere colmata in sede di legittimità lamentando genericamente la non conoscenza del processo, laddove tale affermazione risulti assertiva e indimostrata e non sia chiaramente collegata all’accertata anomalia procedurale. La Corte ha inoltre evidenziato come l’imputato avesse eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia e proposto appello, gravando su di lui il preciso onere di informarsi dell’andamento del processo tramite il proprio difensore. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso