Confisca ex art. 240 c.p. e necessità del nesso pertinenziale col reato (Cass. pen. Sez. 6 n. 8266 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di legittimità la confisca del danaro disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in assenza di un nesso di pertinenza tra il bene e il reato per il quale è intervenuta la condanna. In tema di sostanze stupefacenti, ove il reato contestato sia la detenzione ai fini di cessione e non la vendita, la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato non è qualificabile come profitto del reato, mancando la diretta e immediata derivazione causale. La confisca può essere disposta, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., in presenza di sproporzione tra il danaro e i redditi leciti del soggetto e in mancanza di giustificazione della provenienza. È invece inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo la violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod. proc. pen., solleciti una rilettura del compendio probatorio o prospetti una diversa valutazione degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.
Il Fatto
L’imputato, giudicato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, era stato condannato per detenzione ai fini di cessione di 56,66 grammi di cocaina. La corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto la condotta non inquadrabile nella fattispecie attenuata di cui al comma 5 della medesima disposizione. Il ricorrente censurava il mancato riconoscimento del c.d. piccolo spaccio, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché la confisca di una somma di danaro contante rinvenuta nella sua disponibilità e presso la sua abitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, concernenti la mancata derubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Trattandosi di ipotesi di c.d. doppia conforme, per i frequenti richiami della sentenza di appello alla motivazione del primo giudice e per l’impiego dei medesimi criteri valutativi, le due decisioni di merito costituiscono un unico corpo argomentativo, sindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Il ricorrente non ha introdotto elementi idonei a destrutturare la logicità e la coerenza del percorso motivazionale, fondato sul dato ponderale, sulla tipologia di sostanza, sulle modalità della condotta, sul rinvenimento di un bilancino di precisione e sulla cospicua somma di danaro in banconote da cinquanta euro.
La Corte ha altresì escluso l’utilizzabilità dello strumento della violazione di legge per censurare l’omessa valutazione degli elementi di prova, richiamando il principio per cui i limiti all’ammissibilità delle doglianze motivazionali fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati attraverso il ricorso alla lettera c), in quanto la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria dei vizi processuali determinerebbe un assetto normativo incompatibile con il testo della disposizione (Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020).
Quanto al motivo relativo alla confisca, la Sesta Sezione lo ha ritenuto fondato. Al ricorrente è stato addebitato esclusivamente il possesso illecito di sostanza stupefacente, non la vendita. Il profitto del reato, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., consiste nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015). Nel caso di detenzione ai fini di cessione, la somma rinvenuta, anche a voler ammettere che sia provento di pregresse attività di cessione, non è il profitto del reato contestato ma di altre condotte illecite non oggetto della declaratoria di responsabilità.
Conseguentemente, in assenza della relazione qualificata tra il danaro e il reato accertato, la confisca può essere disposta solo ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., qualora la somma risulti sproporzionata rispetto ai redditi leciti e il soggetto non ne giustifichi la provenienza. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un supplemento di motivazione sull’aspetto controverso.
Nota della Redazione
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