L’errore di fatto non include i vizi motivazionali (Cass. pen. Sez. 4 n. 12053 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non costituisce un ulteriore grado di giudizio e non consente di instaurare un nuovo giudizio di legittimità sulla sentenza della Corte di cassazione. L’errore di fatto idoneo all’annullamento è solo quello costituito da sviste o errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che abbiano influito sulla decisione. Quando la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, non censurabile con il rimedio in esame. Il vizio denunciabile coincide con l’errore revocatorio, nelle forme dell’invenzione o della omissione, in cui sia incorsa la stessa Corte nel leggere gli atti del proprio giudizio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, criticando la motivazione o il principio di diritto enunciato, sottoponga alla Corte una questione estranea all’ambito del rimedio.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società, aggiudicataria di un appalto per la gestione di un impianto di depurazione, era stato assolto in appello per la particolare tenuità del fatto dal reato di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152/2006. La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale, aveva annullato la sentenza assolutoria, confermando la responsabilità penale per il reato di natura permanente e di pericolo.
Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. La società deduceva tre errori percettivi: l’attribuzione al ricorrente della qualifica di dirigente comunale, la mancata considerazione dell’insussistenza di superamenti dei valori limite di emissione e l’erroneità del principio di diritto enunciato circa l’inesigibilità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente delimitato l’ambito cognitivo del rimedio. Il ricorso straordinario non è un mezzo per contestare vizi motivazionali della sentenza di legittimità, ma solo per correggere errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio di cassazione. Richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che l’errore di fatto deve consistere nell’inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili dagli atti, tradursi in un errore decisivo e non riguardare errori già commessi dai giudici di merito.
In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la sussistenza di errori percettivi. La qualifica di dirigente comunale attribuita al ricorrente è stata ritenuta un mero refuso, non determinante, poiché il contesto della sentenza impugnata qualificava correttamente il soggetto come legale rappresentante della società. Quanto alla capacità inquinante della condotta, la Corte ha chiarito che l’accertamento della concreta emissione di sostanze inquinanti non coincide con il superamento dei valori limite, sicché la deduzione difensiva non integrava un errore percettivo ma una critica al merito dell’accertamento.
Del tutto estranea alla nozione di errore revocatorio è stata infine considerata la doglianza relativa al principio di diritto enunciato. La censura dell’inesigibilità della condotta e la critica al principio per cui la tutela dell’ambiente non ammette deroghe per esigenze di urgenza sono state ritenute una mera critica motivazionale, non deducibile con il rimedio straordinario. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte uno scrutinio ulteriore della motivazione non condivisa, finalità estranea all’istituto.
Dall’inammissibilità è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto