Inammissibile il ricorso che reitera censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 12193 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza confrontarsi con la c.d. prova di resistenza né argomentare in ordine all’assoluta decisività della prova asseritamente acquisita in violazione del contraddittorio. Le dichiarazioni della persona offesa, ancorché costituita parte civile, non sono soggette alle regole di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, sottoposta a un vaglio più penetrante rispetto a quello riservato alle dichiarazioni testimoniale. È altresì inammissibile il motivo che, in presenza di doppia conforme, deduca il travisamento della prova, sottraendo il vizio alla cognizione del giudice di appello. La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo nei limiti della illogicità manifesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati condannati per il reato di rapina aggravata ai sensi degli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, cod. pen. Avverso tale pronuncia i due imputati avevano proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati a molteplici motivi. Le difese censuravano, tra l’altro, le modalità di acquisizione della relazione di servizio, la mancata riqualificazione della condotta in reati diversi — furto in abitazione e truffa —, il travisamento della prova in ordine al riconoscimento e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., ha esaminato separatamente i ricorsi dei due imputati. Con riguardo alle censure relative alla valutazione delle prove, ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, risolvendosi nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione esaustiva. In particolare, la corte di merito aveva chiarito che l’acquisizione della relazione di servizio era avvenuta nel rispetto del contraddittorio e senza opposizione della difesa. I ricorrenti, inoltre, non avevano superato la c.d. prova di resistenza, non avendo dimostrato che la prova asseritamente illegittima fosse assolutamente decisiva.
Quanto al riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa, la Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni di quest’ultima, anche se costituita parte civile, non necessitano di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo da sole fondare il giudizio di colpevolezza, purché sottoposte a un vaglio di credibilità più rigoroso rispetto a quello riservato ai testimoni. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la lucidità del racconto e gli elementi convergenti emersi dalle indagini.
La Corte ha poi dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso volto alla riqualificazione del reato in quello di furto in abitazione o di truffa. La corte territoriale aveva escluso tali ipotesi sulla base di evidenti elementi di violenza locupletativa emersi dalle dichiarazioni della persona offesa, il che rendeva non plausibile una diversa qualificazione giuridica della condotta. Inammissibile è stato altresì ritenuto il motivo che deduceva il travisamento della prova, in quanto, in presenza di doppia conforme, il vizio era sottratto alla cognizione del giudice di appello con conseguente improprio ampliamento del devolutum in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha reputato inammissibile e manifestamente infondata la censura relativa all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La graduazione della pena, ha ricordato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il giudice di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti con riferimento alla particolare gravità e intensità del dolo e alle modalità della condotta. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari