Valutazione della condotta complessiva per la colpa grave (Cass. pen. Sez. 4 n. 12351 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l’assenza di condotte causative, per dolo o colpa grave, dell’instaurazione o del mantenimento della custodia cautelare costituisce condizione necessaria per il sorgere del diritto all’equa riparazione e deve essere accertata d’ufficio dal giudice. Il giudice della riparazione deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento a condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi, dovendo fondare la deliberazione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni. La condotta di contiguità o vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata, anche se ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificare l’esclusione della riparazione, in quanto connotata da profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza, quando si ponga in relazione causale con l’adozione della misura. Il giudizio riparatorio non si risolve in una riedizione del processo penale, ma valuta l’antinomia tra custodia e assoluzione, verificando se il richiedente abbia dato causa alla privazione della libertà con una condotta gravemente colposa.

Il Fatto

La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 27/11/2024, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da una donna che aveva patito gli arresti domiciliari dal 10 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 per il reato di usura, dal quale era stata assolta con formula piena divenuta irrevocabile. Il giudice della riparazione riteneva la domanda fondata, considerando inutilizzabili le intercettazioni poste a base dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto acquisite in un diverso procedimento per un reato non connesso, e liquidava l’indennizzo sulla base del mero criterio aritmetico.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione di elementi indiziari e di condotte di contiguità della richiedente con ambienti criminali che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della causa ostativa della colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rammentato che, in tema di equa riparazione, la causa impeditiva del diritto è l’avere l’interessato dato causa, per dolo o colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ha precisato che l’assenza di tale situazione deve essere accertata d’ufficio dal giudice, il quale è tenuto ad apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, senza limitarsi all’esito del giudizio penale.

La Corte ha rilevato che il giudice della riparazione aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla condotta complessiva della richiedente, limitandosi a riconoscere una preclusione processuale derivante dall’inutilizzabilità del compendio intercettivo e a minimizzare le dichiarazioni delle persone offese. Tale omissione era tanto più grave alla luce delle risultanze emergenti dalla stessa ordinanza impugnata, che stigmatizzava l’allarmante contiguità dell’istante e del coniuge con esponenti della criminalità organizzata e il loro inserimento nel settore dei prestiti usurari.

La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui la condotta di vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificare l’esclusione della riparazione, in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza. Ha richiamato, sul punto, i precedenti di cui alle sentenze della medesima Sezione n. 34438 del 2019 e n. 2145 del 2021, relative a collegamenti personali ed economici con realtà criminose associative.

La Corte ha concluso che il procedimento di riparazione non si risolve in una riedizione del processo penale, ma è diretto a considerare l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione. In tale prospettiva, la privazione della libertà può considerarsi ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, Sezioni Unite n. 51779 del 2013 e la giurisprudenza di legittimità sul punto. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta affetta da palese illogicità, per avere il giudice distrettuale esaurito il proprio compito nel mero richiamo alla sentenza assolutoria, senza svolgere alcuna autonoma valutazione degli elementi indiziari disponibili.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame, demandando altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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