Traduzione dell’ordinanza cautelare all’indagato alloglotta e rinuncia alla traduzione in udienza (Cass. pen. Sez. II n. 22159 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, quando non sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è valida fino al momento in cui tale mancata conoscenza risulti; da quel momento sorge l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine e la sua violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti compiuti, compresa l’ordinanza cautelare. La rinuncia alla traduzione in udienza non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, poiché l’eventuale nullità va eccepita prima della celebrazione dell’udienza camerale, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., e comunque non è eccepibile da chi vi ha dato causa. Anche un oggetto di uso comune, come una bottiglia di vetro, può trasformarsi in arma impropria quando, per le circostanze di tempo e di luogo, appaia chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per rapina aggravata dall’uso di arma impropria, per aver sottratto un telefono cellulare a una giovane donna. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale del riesame, con ordinanza del 25.09.2025, aveva confermato il provvedimento.
Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: mancata traduzione dell’ordinanza cautelare e dell’interrogatorio di convalida in lingua comprensibile; firma inconsapevole della rinuncia alla traduzione in udienza; insussistenza del pericolo di reiterazione; erronea qualificazione della bottiglia di vetro come arma impropria, con conseguente preclusione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, se non anche tardivamente dedotti. Sul primo motivo richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, secondo cui l’ordinanza cautelare non tradotta è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., solo ove sia già emerso che l’indagato non conosce la lingua italiana. Nel caso concreto la mancata conoscenza era emersa dopo l’emissione della misura e il Gip aveva disposto la traduzione: gli atti erano stati depositati il 09.09.2025 e notificati il 12.09.2025, in termini congrui. Il diritto di difesa è stato quindi rispettato.
Il secondo motivo è inammissibile perché la questione non era stata eccepita davanti al giudice del riesame, pur avendo il difensore contezza della volontà del ricorrente di partecipare all’udienza e pur essendo disponibile l’accesso agli atti. La nullità andava dedotta prima della celebrazione dell’udienza camerale, a pena di decadenza ex art. 182, secondo comma, cod. proc. pen. Inoltre, nella stessa prospettazione difensiva, il vizio sarebbe stato cagionato dallo stesso indagato che ha firmato l’atto non compreso, e la nullità non può essere eccepita da chi vi ha dato o concorso a darvi causa, ai sensi del primo comma della medesima disposizione.
Le censure sul pericolo di reiterazione attengono al merito e sono inammissibili. Il Tribunale del riesame, pur rilevando l’assenza di precedenti penali, ha valorizzato una pluralità di elementi sintomatici del carattere non occasionale dell’azione: l’orario notturno, la scelta di vittime particolarmente vulnerabili, la violenza esercitata e la minaccia con la bottiglia di vetro, nonché l’assenza di occupazione e di legami sul territorio. Il giudizio di pericolosità non presenta vizi logici.
L’ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che, secondo l’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, gli oggetti specificamente indicati sono equiparabili alle armi improprie, mentre per gli altri occorre che appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. Richiama sul punto Sez. I n. 45184 del 11/10/2023 e Sez. II n. 3760 del 24/05/1990, che hanno ritenuto arma anche il matterello o il randello di legno usati in contesto aggressivo. Anche la bottiglia di vetro può dunque integrare l’aggravante. La prospettazione sulla sospensione condizionale della pena è infine infondata, perché il beneficio è incompatibile con la prognosi di possibile recidiva riconosciuta dal Tribunale.
All’inammissibilità conseguono, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso