Inammissibile appello convertito in ricorso se parte ha scelto mezzo non consentito (Cass. pen. Sez. III n. 25369 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del mezzo di impugnazione. Allorché la parte abbia intenzionalmente interposto il gravame non consentito dalla legge, il giudice non può sostituirlo con quello astrattamente ammissibile: non ricorre un’inesatta qualificazione giuridica suscettibile di rettifica, ma una pretesa infondata, da sanzionare con l’inammissibilità. È inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda; l’appello così proposto, convertito in ricorso, è inammissibile quando la voluntas impugnationis risulti orientata a un giudizio di merito, come dimostra la richiesta di rinnovazione istruttoria.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine ha dichiarato l’imputato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver abbandonato un rimorchio ad uso speciale, condannandolo alla sola pena dell’ammenda. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto appello.

La Corte di appello di Trieste, rilevato che la sentenza aveva inflitto la sola ammenda e che era dunque inappellabile, ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti alla Corte. Il ricorrente ha censurato la ritenuta qualità di rifiuto del bene, ha invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda. Segue la verifica dei requisiti formali e sostanziali del ricorso: il principio di conservazione degli atti non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del mezzo consentito.

La Corte richiama il recente orientamento secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello prescritto quando dall’atto emerga che la parte ha intenzionalmente scelto il gravame non consentito (Sez. 4 n. 39754 del 02/12/2025; Sez. 4 n. 1441 del 21/11/2023). Tale approdo non contraddice le Sezioni Unite n. 45371 del 31/10/2001, secondo cui il giudice deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità e l’esistenza di una voluntas impugnationis, privilegiando la volontà della parte rispetto alla formale apparenza. Proprio perché la norma è finalizzata alla salvezza e non alla modifica di quella volontà, al giudice non è consentito sostituire il mezzo effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile.

Nel caso concreto, l’impugnante ha inteso il mezzo non consentito: oltre alle istanze rivalutative del quadro indiziario, incompatibili con il giudizio di legittimità, ha chiesto la rinnovazione dell’istruttoria mediante acquisizioni documentali, istanza indicativa di una volontà orientata al merito, quale il ricorso in appello.

Nel merito, il motivo sulla mancata integrazione del reato è generico e manifestamente infondato: la sentenza valorizza la documentazione e le deposizioni, il degrado del mezzo, la mancanza del gancio traino, elementi che ne fondano la qualità di rifiuto. La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non si confronta con la motivazione, che valorizza le dimensioni del rifiuto e la mancata ottemperanza alle prescrizioni della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3 n. 32962 del 21/06/2023). Manifestamente infondata è infine la pretesa di accedere alla sospensione condizionale in presenza di precedenti ostativi, atteso che l’art. 164, comma 4, cod. pen. non distingue in base all’epoca di commissione delle precedenti condanne. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 164 c.p.

Tutte le 270 sentenze sull'art. 164 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *