Ottemperanza del giudicato e interessi sulle spese di lite (TAR Calabria n. 1371 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, ove l’adempimento sia solo parziale, accoglie il ricorso nei limiti di quanto ancora dovuto, dichiarando la cessata materia del contendere per le pretese già soddisfatte. Le somme liquidate a titolo di spese di lite devono essere maggiorate degli interessi corrispettivi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo. La condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e può essere negata quando l’amministrazione abbia tenuto un comportamento sostanzialmente collaborativo.
Il Fatto
Una società, titolare di un credito accertato con sentenza del giudice ordinario, ha ottenuto l’annullamento di una cartella di pagamento e la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero e all’agente della riscossione.
Poiché l’amministrazione non ha integralmente adempiuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento della cartella, il pagamento delle spese e l’ulteriore condanna per il ritardo. L’amministrazione si è costituita eccependo la cessazione della materia del contendere per avvenuto discarico del ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente il giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe. Rileva che il discarico del ruolo della cartella di pagamento è pacifico e che, sotto questo profilo, la cessata materia del contendere è fondata.
Residua invece la pretesa relativa alle spese di lite. Il giudice accerta che l’importo liquidato in sentenza ammontava a complessivi euro 7.407,95, mentre il pagamento effettuato è stato di euro 6.335,54, con un parziale adempimento. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il ricorso va accolto limitatamente alla parte non ancora corrisposta, mentre per il resto va dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto agli interessi, il Collegio afferma che sulle spese giudiziali sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. La decisione richiama sul punto il precedente del TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, 5 settembre 2023, n. 288.
Infine, il Tribunale esamina la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rigetta: la peculiarità della fattispecie e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha quasi del tutto ottemperato, inducono a non accogliere la richiesta. Il Collegio assegna il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza, e nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero del Turismo per il caso di inerzia, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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