Ritardo assunzionale, colpa presunta e danno equitativo (Cons. Stato n. 5349 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ritardo nell’assunzione conseguente all’adozione di atti amministrativi illegittimi nell’ambito di una procedura concorsuale, l’amministrazione risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., per violazione del principio del neminem laedere. Accertata l’illegittimità dell’atto, la colpa dell’amministrazione si presume: grava su di essa l’onere di dimostrare l’errore scusabile. Il danno da omessa o ritardata assunzione non coincide con l’intero trattamento economico e contributivo non goduto, poiché l’obbligo retributivo sorge con la costituzione del rapporto e con l’effettivo svolgimento della prestazione; esso va liquidato secondo i criteri di cui all’art. 1223 cod. civ., anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., ricomprendendo la perdita previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza per l’anno 2010, risultando idoneo non vincitore. Veniva successivamente attinto dalla procedura di assunzione straordinaria prevista dall’art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, subordinata all’accertamento dei requisiti psico-fisici originari. La Commissione medica ne dichiarava l’inidoneità; il giudizio negativo veniva annullato dal TAR Lazio e poi dal Consiglio di Stato con la sentenza sez. IV n. 2022 del 2019.
Il ricorrente agiva quindi per il risarcimento del danno da tardiva immissione in servizio, chiedendo l’integrale ricostruzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale, e impugnava con motivi aggiunti la determinazione con cui l’amministrazione aveva provveduto alla sola ricostruzione giuridica. Il TAR accoglieva in parte la domanda risarcitoria, applicando una riduzione equitativa del cinquanta per cento sulle retribuzioni non percepite. Contro tale statuizione hanno proposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di finanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il regime della responsabilità. Nelle procedure concorsuali pubbliche, il ritardo nell’assunzione dovuto ad atti illegittimi integra responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.; diverso è il regime della responsabilità contrattuale, che presuppone un rapporto obbligatorio già sorto. Nella specie, l’illegittimità ha investito non la procedura selettiva in sé, ma un segmento successivo e condizionante, costituito dalla sostanziale reiterazione dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, in termini di permanenza e non di originaria sussistenza.
Sul piano soggettivo, il privato gode di una presunzione semplice di colpevolezza: provata l’illegittimità dell’atto, spetta all’amministrazione dimostrare l’errore scusabile. L’appellante non ha assolto a tale onere. Il mero rispetto dei criteri valutativi non giustifica il mancato approfondimento istruttorio che la contraddittorietà tra le due diagnosi imponeva. La facilità con cui il contrasto poteva essere superato, dimostrata dagli esiti della verificazione e dal mutato giudizio della stessa Commissione, rivela una superficialità della valutazione originaria, tanto più grave perché volta a verificare la permanenza di requisiti già accertati.
Tale profilo è ormai cristallizzato nel giudicato sfociato nella caducazione della declaratoria di inidoneità, non più contestabile. A ciò si aggiunge che, dopo l’annullamento disposto dal TAR, mai sospeso, l’amministrazione non ha dato seguito ai reiterati solleciti, ammettendo l’interessato al corso solo a distanza di quasi due anni.
Sul quantum, il Collegio conferma l’indirizzo secondo cui il pregiudizio non è dato dalla mancata erogazione di retribuzione e contribuzione, ma dagli effetti dannosi dell’operato amministrativo. Il lucro cessante non può equivalere all’intero importo degli stipendi non percepiti, perché ciò costituirebbe un vantaggio eccessivo per chi, nel periodo di mancata assunzione, non ha impegnato le proprie energie in quell’impiego. La riduzione del cinquanta per cento operata dal primo giudice applica correttamente tali criteri, anche in considerazione della scarsa consistenza dei redditi percepiti nel periodo. Il riferimento al sistema contributivo è inconferente, poiché confonde un parametro di calcolo, che ricomprende le perdite previdenziali, con l’integrale ristoro delle stesse. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito