Ricorso straordinario 625-bis inammissibile se la censura risulta implicitamente disattesa (Cass. pen. Sez. II n. 30065 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà. Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la censura che investa il contenuto valutativo della decisione. L’omesso esame di un motivo di ricorso non dà luogo a errore di fatto quando il motivo, pur non espressamente esaminato, risulti implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione. È invece errore di fatto l’omissione dipesa da una svista materiale, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, sempre che la decisione sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato vagliato.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in appello, in riforma di una pronuncia assolutoria di primo grado, per concorso nell’illecita detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di cassazione, Sezione VII penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso quella sentenza.

La difesa ha quindi proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di legittimità sarebbe incorso in un errore percettivo: il primo motivo di ricorso era incentrato sulla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, mentre l’ordinanza lo avrebbe trattato come richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ricostruisce anzitutto la nozione di errore di fatto rilevante nel giudizio di legittimità. Esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà: in sostanza, l’inesatta percezione delle risultanze processuali deve avere condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Se invece la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio, estraneo all’orizzonte del rimedio. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 16103 del 2002 e la più recente Sezioni Unite n. 18651 del 2015, oltre a diverse pronunce conformi di sezione.

Il passaggio centrale riguarda l’omesso esame di un motivo. Esso non dà luogo a errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione, quando il motivo — pur in mancanza di espressa disamina — debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi. Lo stesso vale quando l’omissione è soltanto apparente, risultando la censura assorbita dall’esame di altro motivo. Solo l’omissione dipesa da una vera e propria svista materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del ricorso, integra l’errore di fatto, e ciò comunque non basta: occorre accertare che la decisione sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato vagliato.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato la motivazione della Corte di merito in punto di responsabilità, ritenendola corretta nell’apprezzamento delle emergenze processuali. da ciò deriva che ogni rilievo sull’adeguatezza dell’apparato giustificativo posto a sostegno del ribaltamento della sentenza assolutoria è stato inequivocamente disatteso. Il ribaltamento, del resto, è avvenuto su un compendio probatorio incontestato, senza acquisizione di elementi istruttori nuovi, con valutazione dei profili concorsuali della condotta. La ricorrente lamenta dunque un asserito errore di giudizio, non una fuorviata rappresentazione percettiva. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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