Patteggiamento in appello e vizio della volontà per aspettativa cautelare delusa (Cass. pen. Sez. VII n. 238 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio della formazione della volontà che inficia il consenso prestato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è configurabile quando l’imputato lamenti soltanto l’aspettativa, rimasta delusa, di ottenere la revoca o la rivalutazione della misura cautelare per effetto della condotta processuale. Tale aspettativa attiene alla sfera interna del soggetto e non incide sulla libertà e consapevolezza della scelta processuale. La pena concordata è illegale, e come tale censurabile, soltanto quando ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie, restando irrilevante che i passaggi intermedi di computo siano stati determinati in violazione di legge.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania in data 21 marzo 2024, con la quale la pena è stata applicata a seguito di accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale decisione sono stati proposti tre ricorsi per cassazione, due dei quali, tra loro letteralmente sovrapponibili, nell’interesse di due imputati, e un terzo nell’interesse di un ulteriore imputato.
I primi due ricorsi articolano un unico motivo, con cui si deduce il vizio della formazione della volontà: i ricorrenti assumono di essersi determinati a concordare la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità, nella convinzione che ciò avrebbe comportato la revoca della misura cautelare in atto. Il terzo ricorso censura invece la determinazione della pena concordata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta anzitutto il motivo comune ai due ricorsi sovrapponibili, incentrato sul preteso vizio della volontà. La Corte osserva che la doglianza non prospetta un vero vizio della formazione del consenso, ma piuttosto la motivazione soggettiva dei ricorrenti, ossia l’aspettativa, asseritamente tradita, di vedersi riconosciuta positivamente la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari.
Tale aspettativa non può risolversi in un vizio della volontà, perché attiene alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e alla consapevolezza della scelta processuale concretamente operata. Il consenso prestato resta dunque valido ed efficace, non essendo stato dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che la volontà si sia formata in modo non libero o non consapevole.
Quanto al terzo ricorso, la Corte rileva che il motivo non è consentito in sede di legittimità. Il Collegio richiama il principio secondo cui la pena concordata dalle parti non è illegale per il solo fatto che i passaggi intermedi che ne hanno consentito la determinazione siano stati computati in violazione di legge. Può essere considerata illegale, e quindi censurabile, soltanto la pena che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, che ha affermato il medesimo principio in tema di patteggiamento. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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