Obbligo INPS di rilascio dell’estratto conto certificativo e limiti del perimetro contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 50 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella Gestione Pubblica, il diritto di informazione e conoscenza dell’assicurato ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88/1989 non include l’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro all’INPS. Tale dato attiene al rapporto bilaterale tra l’amministrazione datrice di lavoro e l’Istituto previdenziale, rispetto al quale l’assicurato è terzo. Il perimetro della certazione è pertanto limitato agli elementi giuridici ed economici riconducibili alla posizione del lavoratore, quali i dati anagrafici, di servizio, retributivi e la denuncia del rapporto. L’obbligo dell’INPS di rilasciare l’estratto conto certificativo sussiste, ma non può estendersi alla provvista contributiva a disposizione dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente, già assicurata e poi pensionata nella Gestione Pubblica, aveva impugnato il provvedimento con cui l’INPS, nel dicembre 2020, aveva negato il rilascio dell’estratto conto certificativo di cui all’art. 54 della legge n. 88/1989, sul presupposto che tale documento non fosse previsto per i soggetti già pensionati.

Dopo che le Sezioni Unite civili avevano affermato la giurisdizione della Corte dei conti, la controversia è stata riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale regionale. La ricorrente chiedeva di accertare il diritto a un estratto conto recante l’esatto ammontare della contribuzione complessivamente versata e i relativi valori retributivi, con condanna dell’Istituto al rilascio e all’art. 614-bis cod. proc. civ. in caso di ritardo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’INPDAP, ente assorbito dall’INPS, e ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Vigilanza, privo di autonoma legittimazione processuale.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 54 della legge n. 88/1989, che impone agli enti previdenziali di comunicare, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, attribuendo valore certificativo alla comunicazione. La norma configura un diritto di conoscenza che prescinde dall’erogazione della prestazione e dalla natura del rapporto sottostante.

Tuttavia, secondo l’interpretazione letterale accolta, il perimetro della certazione non comprende l’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro. Nella Gestione Pubblica tale elemento attiene al rapporto tra il datore e l’INPS, come confermato dall’art. 2116 cod. civ., che offre al lavoratore altri rimedi, quali il risarcimento del danno, la rendita vitalizia sostitutiva o la ricostruzione della posizione contributiva.

La Corte ha escluso che l’INPS debba certificare l’ammontare dei contributi, poiché nei modelli di trasmissione dei dati pensionistici, come il PA04, non è mai stata prevista una voce relativa ai contributi versati. Il controllo dell’Istituto è limitato alla validazione dei dati dichiarati dal datore di lavoro pubblico, che solo è titolare del potere di certificarli. Richiamando Cass. civ. Sez. lav. n. 6643/2020 e Cass. Sez. Un. n. 125459/1992, il giudice ha ricordato che la fede privilegiata del certificato non si estende alla verità sostanziale della situazione.

La Corte ha quindi ritenuto che l’estratto conto trasmesso dall’INPS nel gennaio 2025 rispondesse ai requisiti di legge e che la ricorrente insistesse per un contenuto ulteriore rispetto al petitum, tentando di introdurre la contestazione dei dati retributivi e il ricalcolo pensionistico, oggetto di altri giudizi. Ha pertanto revocato le provvisorie statuizioni di segno contrario e respinto il ricorso, assorbendo la richiesta ex art. 614-bis cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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