Rinuncia agli atti ed estinzione del processo contabile senza accettazione (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio formulata dall’attore produce i suoi effetti anche in assenza di accettazione della controparte, quando questa non si sia costituita in giudizio. Il principio si desume a contrario dall’art. 306, primo comma, cod. proc. civ., richiamato ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c., e va applicato all’art. 110, comma 3, c.g.c. in via di interpretazione integrativa. Alla parte non costituita non è riconoscibile alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, sicché il suo consenso non è condizione di efficacia della rinuncia. Ne segue la declaratoria di estinzione del processo, che ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c. non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia ha citato in giudizio la convenuta, nominata amministratore di sostegno di una persona incapace di provvedere ai propri interessi, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 42.130,27, oltre rivalutazione, interessi e spese, in favore dell’azienda di servizi alla persona presso cui l’amministrato era stato ricoverato dal 04.12.2013 al 27.10.2019.

Secondo la prospettazione accusatoria, il mancato pagamento della retta sarebbe addebitabile alla convenuta, che avrebbe dovuto provvedervi nell’esercizio dei compiti di amministratore di sostegno e che, invece, avrebbe sottratto dolosamente cospicue somme al proprio amministrato, rendendo impossibile il saldo. Il danno subito dalla struttura sanitaria sarebbe quindi diretto effetto della violazione dei doveri dell’amministratore e della sua condotta illecita.

La Motivazione della Corte

In data 25 marzo 2025 la Procura contabile ha depositato un motivato atto di rinuncia agli atti, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., a causa del mancato buon esito delle notifiche alla convenuta dell’atto di citazione e, prima ancora, dell’invito a dedurre. La rinuncia richiama in particolare il trasferimento della residenza della convenuta durante la fase delle indagini, da cui la difficoltà di notificare gli atti di causa.

La convenuta non si è costituita in giudizio. Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 il Pubblico Ministero ha ribadito la rinuncia agli atti e la causa è stata posta in decisione.

Preso atto della rinuncia, il Collegio ritiene di poter procedere alla declaratoria di estinzione del processo, non risultando la convenuta costituita. Il percorso argomentativo muove dall’art. 7, comma 2, c.g.c., che consente il richiamo della disciplina del codice di procedura civile, e in particolare dall’art. 306, primo comma, cod. proc. civ., ove si precisa che la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite.

Da tale disposizione il Collegio ricava a contrario il principio secondo cui la rinuncia non richiede accettazione quando la controparte non si sia costituita. Il medesimo principio è ritenuto applicabile al processo contabile, non essendo possibile riconoscere alla parte non costituita alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e non potendosi, perciò, ritenere necessario il suo consenso perché la rinuncia formulata dall’attore divenga efficace.

Su questa base il Collegio interpreta ed integra l’art. 110, comma 3, c.g.c., secondo cui la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. In applicazione dell’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Il dispositivo ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara estinto il processo e nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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