Confisca del denaro nel patteggiamento per stupefacenti e confisca per sproporzione (Cass. pen. Sez. III n. 8905 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la confisca è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di misura che non rientra nell’accordo e che si sottrae ai limiti di deducibilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato richiede un nesso di pertinenzialità con l’attività di cessione contestata, non essendo confiscabili le somme riconducibili a diverse e pregresse cessioni. Per effetto della modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 a opera del d.l. n. 123/2023, convertito dalla legge n. 159/2023, la fattispecie del comma 5 è inclusa tra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha applicato la pena su richiesta delle parti, disponendo la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica e sulla misura della pena e l’illegittimità della confisca, trattandosi di mera detenzione e non di vendita.
La questione centrale riguarda la sorte del denaro sequestrato unitamente a dosi di sostanza stupefacente, in assenza di contestazione di cessione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La sentenza di patteggiamento è ricorribile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e l’erronea qualificazione giuridica è deducibile nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso di specie la doglianza è generica e assertiva, tanto più che il Tribunale ha riqualificato il fatto nella meno grave ipotesi del comma 5.
Parimenti inammissibili sono le censure sulla misura della pena, applicata secondo l’accordo tra le parti; gli aumenti per la continuazione risultano espressamente esclusi, sul presupposto che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze eterogenee integri un unico reato (Sez. U n. 51063 del 27.09.2018).
Il secondo motivo è fondato. È ammissibile l’impugnazione sulla confisca, misura che non rientra nell’accordo e si sottrae ai limiti di deducibilità (Sez. U n. 21368 del 26.09.2019, dep. 2020, Savin). Nel merito, per la detenzione ex comma 5, la confisca del denaro richiede un nesso di pertinenzialità con la cessione contestata: non sono confiscabili le somme riconducibili a diverse pregresse cessioni né destinate a ulteriori acquisti (Sez. VI n. 55852 del 17.10.2017). Il Tribunale ha valorizzato l’illecita provenienza della somma, lo stato di disoccupazione e la mancanza di spiegazioni, ritenendola profitto di pregresse cessioni non contestate.
La Corte rileva tuttavia che, per effetto della modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, la fattispecie del comma 5 è oggi compresa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione. La norma è applicabile al fatto, commesso il 23 giugno 2024, in epoca successiva all’entrata in vigore della modifica. La sentenza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente alla confisca, per nuovo giudizio davanti al G.i.p. in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice