Connivenza del coniuge e colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 9463 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta di connivenza con l’altrui attività criminosa può integrare la colpa grave ostativa all’indennizzo, a norma dell’art. 314 cod. proc. pen., quando sia connotata da preventiva conoscenza del reato e risulti oggettivamente idonea a rafforzare il proposito dell’agente o a indurre in errore l’Autorità giudiziaria sulla sussistenza dei gravi indizi di reità. La mera presenza passiva non è sufficiente a integrare il concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., ma è apprezzabile in sede di riparazione se sorretta da consapevolezza e da un atteggiamento percepibile come contiguità all’attività illecita. Il giudice della riparazione ha il potere-dovere di valutare autonomamente gli elementi acquisiti; il suo apprezzamento sulla configurabilità della connivenza è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da congrua e non illogica motivazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per la detenzione sofferta nell’ambito di un procedimento per associazione finalizzata al narcotraffico, dal quale era stata assolta con formula piena perché il fatto non sussiste, con sentenza confermata in appello su impugnazione del pubblico ministero. La Corte di appello di Napoli ha respinto l’istanza, ravvisando un comportamento gravemente colposo idoneo a concorrere a dare causa alla misura cautelare.

La Corte territoriale ha valorizzato la stretta correlazione tra la donna e i soggetti coinvolti nell’indagine, desunta dal contenuto di alcune conversazioni, e le dichiarazioni di un collaboratore che l’aveva indicata come costantemente presente ai colloqui tra lui e il coniuge, senza però poter riferire di una sua partecipe partecipazione alle attività illecite. Da qui il ricorso per cassazione, che censura il vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte respinge il ricorso e ricostruisce in termini generali i limiti entro i quali la connivenza assume rilievo ostativo. Il giudice della riparazione non è vincolato all’esito del processo penale, perché può apprezzare in modo autonomo e completo gli elementi a sua disposizione, con il solo dovere di fornire motivazione adeguata e congrua sul convincimento raggiunto.

Richiamando i propri consolidati orientamenti, la Corte ribadisce che alla connivenza è riconosciuta valenza ostativa in tre casi: quando sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; quando si concretizzi nel tollerare la consumazione del reato, sempre che l’agente sia in grado di impedirla in ragione di una posizione di garanzia; quando oggettivamente rafforzi la volontà criminosa dell’autore, con prova positiva della conoscenza dell’attività illecita. Deve trattarsi di condotta potenzialmente idonea a indurre in errore l’Autorità giudiziaria sulla sussistenza dei gravi indizi di reità, con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare, e che abbia agevolato la consumazione del reato.

La Corte precisa poi che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., a meno che non valga a rafforzare il proposito dell’agente. La stessa logica vale in sede di riparazione: la condotta connivente è ostativa solo se ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente. Sul piano del sindacato di legittimità, la valutazione del giudice di merito si sottrae al vaglio quando ne sia stato dato congruo conto in modo non illogico.

Nel caso concreto, la Corte ritiene che la ricorrente, pur assolta nel giudizio penale, abbia tenuto una condotta connotata da colpa grave, dimostrando non solo interesse ma piena consapevolezza dell’attività illecita del coniuge, condannato per tali fatti. Da tale atteggiamento sono derivati gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza e non di meri sospetti, che hanno legittimato il provvedimento restrittivo. L’ordinanza impugnata ha indicato proprio gli elementi della condotta che hanno originato l’apparenza dell’illecito, ponendosi come causa della detenzione: atteggiamento di connivenza espressamente richiamato dalla stessa sentenza assolutoria.

La Corte confuta infine la deduzione difensiva secondo cui le dichiarazioni del collaboratore sarebbero state rese solo in dibattimento, rilevando che è la stessa sentenza assolutoria di secondo grado a escludere prove di una stabile partecipazione alla compagine associativa, mentre il collaboratore già in interrogatorio aveva riconosciuto la presenza della donna ai colloqui. L’ordinanza ha dato analitico riscontro delle concrete modalità delle condotte, ricostruendo la prova della sua connivente conoscenza del traffico di stupefacenti in cui era coinvolto il marito, con riferimenti alle conversazioni intercettate che la vedono intermediaria nella fissazione degli appuntamenti e nell’uso di un linguaggio criptico. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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