Notifica diretta a mezzo posta e contraddittorio preventivo nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 95 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti impositivi, quando l’ufficio finanziario si avvalga della facoltà di notifica diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Non è pertanto necessaria alcuna relata di notifica, né l’invio della raccomandata al destinatario, essendo sufficiente la consegna del plico al domicilio e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte della persona rinvenuta dall’agente postale, senza che debba risultare la qualità del consegnatario. Quanto al contraddittorio preventivo, la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il rispetto del principio avrebbe condotto a un esito diverso, fornendo la cd. prova di resistenza: la contestazione puramente formale non è sufficiente.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti alla CTP un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori importi fiscali. L’atto contestava l’effettività e l’inerenza delle spese di pubblicità, sostenute dalla contribuente in favore di un’associazione sportiva dilettantistica. La società aveva registrato una fattura per prestazioni pubblicitarie e dedotto le relative spese. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha confermato la statuizione in appello.

La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell’udienza, vizi della delega alla firma, irregolarità della notifica, difetto di motivazione sull’avvio del controllo, violazione del contraddittorio preventivo e carenza di prova sull’indeducibilità delle spese. L’Agenzia si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi in sequenza. Il primo, relativo al diritto di difesa, è infondato: la CTR ha correttamente applicato l’insegnamento secondo cui l’istanza di rinvio ex art. 115 disp. att. cod. proc. civ. presuppone l’impossibilità di sostituzione del difensore mediante delega, non rilevando la mera carenza organizzativa del professionista.

Il secondo motivo è inammissibile: la CTR ha accertato in fatto il deposito della disposizione di servizio con il conferimento delle deleghe di firma. La provenienza dell’atto dall’ufficio e la sua idoneità a esprimere la volontà dell’ente si presumono, salvo prova contraria di usurpazione dei poteri.

Sul terzo motivo la Corte ricostruisce la disciplina della notificazione diretta a mezzo posta, introdotta dall’art. 20 della legge n. 146 del 1998. Quando l’ufficio finanziario si avvale di tale facoltà, si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, riservate alle notifiche dell’ufficiale giudiziario. Non serve relata né raccomandata al destinatario, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.

Il quarto motivo è inammissibile perché mira a una rivisitazione del merito. Il quinto è disatteso: la violazione del contraddittorio preventivo rileva solo se il contribuente dimostra il pregiudizio concreto, prova nella specie non fornita, essendo la doglianza rimasta su un piano formale.

Il sesto motivo è infondato: la CTR ha svolto un accertamento di fatto sul difetto di inerenza delle spese, e la censura traligna il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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