Sequestro preventivo finalizzato alla confisca tra competenza territoriale e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 10409 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, l’impugnazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammessa per sola violazione di legge, ricomprendendosi in tale nozione gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini della connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta l’identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, occorrendo accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente la oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato. Il periculum in mora, nel sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., può essere desunto da elementi oggettivi attinenti alla consistenza quantitativa del profitto, ovvero da elementi soggettivi relativi al comportamento dell’onerato, senza che essi debbano necessariamente concorrere, essendo tra loro alternativi. In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame è tenuta ad articolare appositi motivi e, ove proponga ricorso per cassazione, deve dedurre motivi corrispondenti, pena l’inammissibilità delle deduzioni nuove.

Il Fatto

Con ordinanza del 18 ottobre 2024 il Tribunale di Pavia ha respinto il riesame proposto dagli indagati e dalle società avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di somme di denaro, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 24/09/2024, nonché avverso il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. del 25/09/2024. Il sequestro si inserisce in una indagine per reati tributari e per autoriciclaggio.

Gli indagati, in proprio e quali legali rappresentanti delle società coinvolte, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, sollevando motivi sovrapponibili e deducendo nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., incompetenza territoriale, difetto di motivazione sul ruolo di amministratore di fatto e assenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione di competenza territoriale. In conformità a Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, ai fini della connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato. Anche in materia di reati tributari si applica la regola generale dell’art. 16 cod. proc. pen., come precisato da Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, poiché il d.lgs. n. 74/2000 non detta principi diversi in tema di competenza per connessione.

Quanto al fumus commissi delicti, il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La doglianza, limitandosi a lamentare che il fumus si fondi su due informative di polizia giudiziaria, omette un adeguato confronto con la motivazione dell’ordinanza e del decreto del G.I.P., ove è illustrato come il compendio indiziario si fondi anche sulla consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle entrate. In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova di cui all’art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi degli elementi accertati mediante consultazione delle banche dati (Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024).

Il secondo motivo del ricorso di una ricorrente è dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto in sede di riesame. Sussiste violazione del divieto di novum quando siano prospettate per la prima volta in cassazione questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate. La regola si ricava dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024).

Le doglianze sul periculum in mora sono manifestamente infondate. Il provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021). La sussistenza del periculum può desumersi da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa del profitto, ovvero da elementi soggettivi relativi al comportamento dell’onerato, senza che debbano necessariamente concorrere, essendo alternativi (Sez. 3, n. 44874 dell’11/10/2022). Nel caso di specie gli argomenti esposti sostengono la motivazione, avuto riguardo alla rilevante entità del profitto confiscabile e alle condotte poste in essere dagli indagati.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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