Processo in assenza nomina fiduciaria e attendibilità persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 11764 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina di un difensore di fiducia, ove effettiva e fondata su un regolare rapporto informativo tra difensore e assistito, costituisce indice di conoscenza del processo ai sensi dell’art. 420-bis, secondo comma, cod. proc. pen. e rende operativo il giudizio in assenza. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri, essendo sufficiente una motivazione più penetrante e rigorosa sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, sindacabile in legittimità solo in presenza di manifeste contraddizioni.
Il Fatto
Il difensore di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2024, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di rapina aggravata. La difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché il tentativo di rintracciare l’imputato era risultato vano, nessun atto era stato notificato personalmente e le notifiche erano state effettuate al difensore, con conseguente omissione della notifica del decreto che dispone il giudizio.
Con un secondo motivo il difensore lamenta che la sentenza non avrebbe considerato la genericità delle dichiarazioni della persona offesa, l’assenza del coltello a serramanico e la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante contestata e non provata, prospettando una pena eccessivamente afflittiva rispetto al ruolo di creditore della famiglia della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo i giudici muovono dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28.11.2019, dep. 2020, e dagli indici di conoscenza del processo. La Corte ricorda che tali indici vanno interpretati secondo la loro funzione: non basta un arresto in flagranza seguito da fuga, né una misura cautelare rimasta ineseguita per irreperibilità. Rileva, invece, il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che implica il contatto con il giudice e la contestazione degli addebiti.
Anche la nomina del difensore di fiducia va letta in senso effettivo: assume rilievo solo sul presupposto di un regolare rapporto informativo tra difensore e assistito, e dunque quale nomina accettata. Nel caso concreto il ricorrente era assistito da difensore di fiducia, con piena operatività dell’indice di conoscenza. La Corte aggiunge che il motivo è comunque generico, non essendo stato indicato quale atto non sarebbe stato notificato all’imputato.
Sul secondo motivo, parimenti generico, il Collegio ribadisce che le regole dell’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa. Queste possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, controllo in tal caso più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni di un testimone.
Quanto all’attendibilità estrinseca, la Corte osserva che la ricerca di riscontri è rimessa alla mera opportunità e non alla necessità, con ampio margine di apprezzamento del giudice di merito. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni, che nel caso non si rinvengono, avendo la Corte di appello motivato congruentemente sulla linearità del racconto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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