Naspi non deducibile dall’aliunde perceptum nel risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7024 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate dall’Inps a titolo di Naspi non sono deducibili, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore per l’illegittimità del licenziamento. Esse traggono origine dal sistema di sicurezza sociale, che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, e operano sul piano previdenziale. L’eventuale non debenza di tali somme dà luogo a un indebito previdenziale, ripetibile dall’Istituto nei limiti di legge, e non a una riduzione del credito risarcitorio. Nel giudizio di cassazione il motivo che non riporti gli atti su cui si fonda e non risulti dalla sentenza impugnata difetta di specificità ed è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla risoluzione del rapporto tra un socio lavoratore e una cooperativa. La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accertato l’illegittimità della precedente esclusione sociale e del licenziamento, ritenendo che le dimissioni intervenute successivamente avessero risolto il rapporto. Ha quindi riconosciuto al lavoratore un danno complessivo di circa 50.000 euro, detratte le somme già corrisposte, con un credito residuo di 4.371 euro e condanna di pagamento.
La corte territoriale ha escluso che la Naspi percepita dal lavoratore potesse essere computata quale aliunde perceptum, perché opera sul piano previdenziale ed è suscettibile di ripetizione da parte dell’Inps. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 436, comma 3, cod. proc. civ. per mancata notificazione dell’appello incidentale in sede di rinvio. La Corte lo ha ritenuto infondato, emergendo dagli atti la prova della notifica.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per la novità della domanda proposta solo in sede di rinvio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la domanda non risultava dalla sentenza impugnata, che non aveva pronunciato su di essa, e la parte non aveva provato né riportato gli atti rilevanti, con conseguente difetto di specificità.
Il terzo motivo, che sostiene il principio centrale, deduceva la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 e dell’art. 1227 cod. civ., per duplicazione del risarcimento in ragione del mancato computo dell’aliunde perceptum. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, da ultimo Sez. L, ordinanza n. 6380 del 2022, per escludere la deducibilità della Naspi.
Il Collegio ha ricordato che non sono deducibili dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale, richiamando Cass. n. 14135 del 2018, Cass. n. 9724 del 2017 e Cass. n. 7794 del 2017. L’eventuale non debenza dell’indennità genera un indebito previdenziale ripetibile dall’Istituto, con la conseguenza che il motivo è infondato.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la cooperativa alle spese di lite e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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