Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 725 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudicato da attuare sia formatosi su sentenza del giudice ordinario, essendo sufficiente che la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con condanna ad attivare la Carta elettronica e a versarvi l’importo liquidato. La nomina del Commissario ad acta può avvenire sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con servizio a tempo determinato prestato nel 2022/2023 e 2023/2024, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 da erogare tramite il sistema della Carta.
La ricorrente ha notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione e ha lamentato l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La parte ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. Il fondamento dell’azione è nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di proporre l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il TAR ha verificato la notifica della sentenza ottemperanda presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellati dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza dei quali le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È risultato decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con l’effetto di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso per il Commissario. Le spese di lite, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022 e ridotte della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, sono state poste a carico del Ministero per € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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