Riparazione per ingiusta detenzione: autonomia del giudizio e colpa grave (Cass. pen. Sez. IV n. 4416 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice non è vincolato all’esito del processo di cognizione, poiché opera su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Per stabilire se chi ha patito la misura vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, egli deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante, secondo un iter motivazionale del tutto autonomo, al fine di accertare non se la condotta integri reato, ma se essa abbia ingenerato, ancorché per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Il comportamento dell’interessato va valutato alla luce del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, sempre che gli indizi non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili o esclusi e neutralizzati in sede di assoluzione. La diversità degli oggetti di accertamento e delle regole di giudizio giustifica conclusioni differenti sul medesimo materiale probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da chi aveva subito la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’istante era stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza divenuta irrevocabile, sulla base della ritenuta insufficienza delle intercettazioni, non trascritte e prive di riscontri.

Il difensore ha impugnato l’ordinanza censurando il riconoscimento della colpa grave e deducendo che il giudice della riparazione avrebbe violato il giudicato, rivalutando nel merito i fatti, e omesso di graduare l’incidenza della colpa rispetto all’adozione della misura. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal rilievo che l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano il giudizio di riparazione. La Corte territoriale ha sottolineato che le condotte contestate, pur non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, non erano state escluse dal giudice della cognizione, essendo emersi rapporti e dialoghi connotati da linguaggio criptico aventi ad oggetto sostanza stupefacente.

Il principio cardine è quello dell’autonomia tra i due giudizi. Richiamando Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952, la Corte ha ribadito che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi disponibili al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo, non se la condotta integri reato, ma solo se essa abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Sul versante degli indizi, citando Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238, si è precisato che il comportamento dell’interessato va valutato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili, ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza in sede di assoluzione. Nel caso concreto tale neutralizzazione non è stata ravvisata.

La Suprema Corte ha quindi valorizzato la diversità dei piani di indagine: differente è l’oggetto di accertamento — la condotta di reato nel processo penale, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura nel giudizio di riparazione — e differenti sono le regole di giudizio, applicandosi solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e le limitazioni probatorie. Da ciò la legittimità di conclusioni differenti sul medesimo materiale probatorio.

Quanto al secondo motivo, la doglianza sulla mancata graduazione della colpa è stata superata dalla constatazione che le condotte descritte sono state ritenute integranti colpa grave ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Il generico riferimento all’incompetenza originaria del giudice che ha disposto la misura è stato giudicato del tutto inconferente. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, mentre nulla è dovuto in favore del Ministero resistente, in applicazione del principio già enunciato dalle Sezioni Unite in tema di giudizio camerale non partecipato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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