ICI su aree demaniali: notifica rendita al concessionario intestatario catastale (Cass. civ. Sez. V n. 21189 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area demaniale ove questi risulti tra gli intestatari catastali del bene e sia rimasto estraneo alla procedura Docfa. La legittimità dell’avviso di accertamento ICI è pertanto subordinata all’avvenuta notificazione dell’atto di classamento al concessionario, in ossequio agli obblighi di informazione gravanti sull’Amministrazione. Non è sufficiente, ai fini dell’annullamento dell’atto, la sola mancanza della procedura Docfa: occorre che il concessionario sia anche intestatario della partita catastale, con riguardo agli specifici immobili tassati e allo specifico momento dell’attribuzione.

Il Fatto

La società contribuente è titolare di concessioni su aree del demanio nell’area portuale genovese. A partire dal 2001, per effetto della l. n. 388 del 2000 e della conseguente modifica all’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, è divenuta soggetto passivo dell’ICI. Trattandosi di immobili non ancora accatastati, ha versato l’imposta su rendita presunta concordata tra il Comune e l’Autorità portuale; quest’ultima, proprietaria e intestataria della partita catastale, ha presentato solo nel 2008 la dichiarazione Docfa ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 701/1994, senza darne comunicazione al concessionario.

Il Comune ha notificato nel 2013 l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, pari alla differenza tra imposta versata e dovuta in seguito alla definitività della rendita, per un totale di euro 13.790,00, senza irrogazione di sanzioni. La contribuente ha impugnato l’atto: la C.T.P. ha respinto il ricorso, ma la CTR di Genova lo ha accolto in appello, ritenendo illegittima la procedura di accertamento per la mancata partecipazione del contribuente alla formazione della rendita. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte respinge l’eccezione di acquiescenza ex art. 329 c.p.c. e di formazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 2909 c.c. L’eccezione, secondo il Collegio, non coglie l’essenza della decisione di gravame, che non è incentrata sulla mancanza della procedura Docfa, ma sulla mancata notifica della stessa nei confronti del concessionario.

Nel merito, i due motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente perché connessi. Il Comune sostiene che l’esclusione della necessità di notifica, prevista dall’art. 74 della l. n. 342/2000, discenda dall’assenza di modificazioni della rendita proposta, e contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, non essendo intervenuta alcuna autonoma determinazione del valore imponibile.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita al concessionario dell’area che risulti tra gli intestatari catastali, citando Cass. n. 807 del 2018 e la successiva Cass. n. 14025/2019, nonché Cass. n. 14680 e n. 14681 del 2020 e Cass. n. 23369/2022. Il Collegio richiama inoltre Cass. n. 14678 del 2024 e Cass. n. 14642/2024, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile.

Da tale insegnamento deriva che, perché sussista l’obbligo di comunicazione dell’attribuzione catastale, è necessario che la concessionaria risulti iscritta nel catasto con riferimento alle partite in oggetto, oltre che essere rimasta estranea alla procedura Docfa. La CTR non ha fatto corretta applicazione del principio, avendo annullato gli avvisi sul presupposto, di per sé non sufficiente, della sola mancata partecipazione alla procedura Docfa, assorbendo ogni altra doglianza. La circostanza dell’iscrizione catastale non è stata vagliata dal giudice di merito e dovrà essere valutata in sede di rinvio.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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