Abusivo frazionamento del credito e riunione dei giudizi (Cass. civ. Sez. I n. 28123 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivo frazionamento del credito, la tempestiva riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c. elide l’originaria frammentazione delle domande e le riconduce a un accertamento unitario, neutralizzando l’eventuale condotta abusiva del creditore. Ne deriva che la domanda separatamente proposta, ma poi ricondotta ad unità per effetto della riunione, non è improponibile. La decisione che rigetti l’eccezione di abusivo frazionamento è conforme a diritto anche ove fondata su ragioni diverse da quelle corrette, dovendosi procedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. È inammissibile, per difetto di autonomia, il motivo che prospetti una diversa regolamentazione delle spese di lite condizionata a un ipotetico diverso esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un conto corrente. Proposte le opposizioni da parte degli ingiunti, nelle more la stessa banca aveva instaurato un separato giudizio ordinario per l’accertamento del proprio ulteriore credito, sempre in relazione al medesimo saldo passivo. I procedimenti erano stati riuniti e il giudizio di primo grado era proseguito sull’intero credito, con trattazione unitaria e unica sentenza.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma aveva dichiarato inammissibile per abusivo frazionamento del credito la domanda successivamente proposta. La Corte d’appello aveva riformato tale statuizione, escludendo il frazionamento per difetto del presupposto del passaggio in giudicato della decisione sulla prima domanda. Il ricorrente impugna in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi: il primo censura la violazione delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e del canone del giusto processo; il secondo prospetta una diversa regolamentazione delle spese di lite.
La Corte rileva che il dispositivo impugnato è conforme a diritto, ma la motivazione va corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte territoriale aveva escluso il frazionamento individuando come presupposto il passaggio in giudicato della decisione sulla prima domanda, non integrato nella specie. Tale percorso argomentativo è superato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7299 del 19/03/2025, che ha enunciato il principio secondo cui i diritti di credito iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato non possono essere azionati in separati giudizi, salvo un apprezzabile interesse alla tutela frazionata, in mancanza del quale la domanda è improponibile, impregiudicato il diritto alla riproposizione unitaria.
Le stesse Sezioni Unite hanno però indicato nella riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c. il meccanismo per rimediare all’abusivo frazionamento. La riunione elide la frammentazione originaria, convoglia le domande in un accertamento unitario, neutralizza la condotta abusiva e sventa i rischi di durata irragionevole del giudizio, di contrasto di giudicati e di artificiosa moltiplicazione delle spese.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha espressamente osservato che, per effetto delle disposte riunioni, il giudizio di primo grado era proseguito sull’intero credito, con trattazione unitaria e comune fase decisionale. È stata semmai la scelta del giudice di prime cure di pronunciarsi sul merito della prima frazione e dichiarare l’inammissibilità della seconda a ripristinare quel frazionamento che la riunione aveva ricondotto ad unità.
Il secondo motivo è inammissibile: prospetta un motivo meramente ipotetico, non censurando la decisione sulle spese per diretta violazione delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c., ma una semplice prospettazione alternativa, priva di autonomia. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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