Motivazione per relationem e onere probatorio nelle esportazioni Iva (Cass. civ. Sez. V n. 13458 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle esaminate in primo grado, così che dalla lettura delle parti motivazionali di entrambe le pronunce si ricavi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È invece censurabile, per difetto di motivazione, la decisione con cui la Corte territoriale aderisca alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito: l’apprezzamento delle prove e la loro attendibilità sono riservati al giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità. In presenza di cause connesse da un rapporto di pregiudizialità, la riunione dei procedimenti può essere disposta anche in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione e in concordato preventivo, riceveva due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. Nel primo l’Ufficio disconosceva l’Iva indicata in detrazione, riconoscendola solo per gli importi riferibili alle operazioni per le quali aveva avuto disponibilità del registro, e riclassificava come cessioni interne le esportazioni e le cessioni intracomunitarie effettuate in regime di non imponibilità. Nel secondo recuperava a tassazione la maggiore Iva per l’utilizzo non spettante del plafond, in mancanza del requisito di esportatore abituale, sul presupposto che l’avviso relativo al 2008 avesse riflessi sul meccanismo del plafond per il 2009.
La Commissione tributaria regionale rigettava entrambi gli appelli dell’Agenzia, confermando le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva due ricorsi per cassazione, chiedendone la riunione per connessione; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti, richiamando l’art. 274 cod. proc. civ. e affermando che l’istituto, volto a garantire l’economia processuale e la certezza del diritto, opera anche in sede di legittimità in presenza di sentenze legate da un rapporto di pregiudizialità e impugnate con ricorsi separati.
Nel merito del primo ricorso, la Corte ha giudicato infondata la censura di nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dell’art. 36, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, aveva illustrato il contenuto dei motivi di appello e spiegato le ragioni della conferma, valorizzando gli elementi probatori già considerati in primo grado, con un percorso argomentativo autonomo e coerente.
Il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Le doglianze, formalmente costruite come violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1983, miravano in realtà a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, mentre in sede di legittimità può controllarsi solo la correttezza logico-formale e giuridica dell’esame compiuto, non il merito della causa.
Il giudice d’appello, inoltre, non aveva attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello onerato secondo l’art. 2697 cod. civ., avendo piuttosto ritenuto, con accertamento in fatto, che la società avesse assolto l’onere probatorio relativo tanto alle cessioni extracomunitarie quanto a quelle intracomunitarie, in linea con le conclusioni del primo grado.
Il ricorso n. 23585/2019 è stato quindi rigettato, con assorbimento del ricorso n. 30333/2020, e l’Agenzia è stata condannata alle spese processuali. Non si è fatto luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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