Definizione agevolata e coobbligato senza istanza: nessun effetto estintivo (Cass. civ. Sez. V n. 28321 del 24.10.2025)
il testo omette ogni riferimento alla richiesta di distinta domanda da parte del privato oltre a quella del Comune; il passaggio sull’art. 6, comma 4, d.l. n. 119/2018 è sintetico e non specificato nel dettaglio.
Nessun dato identificativo di persone fisiche è stato riportato nel contenuto.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il beneficio si perfeziona esclusivamente con la presentazione di una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma, intesa come quella relativa a ciascun atto impugnato. La definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri solo se questi abbia proposto la propria domanda: l’istanza è presupposto negoziale necessario, di natura transattiva ex art. 1965 e ss. cod. civ., con effetti novativi ed estintivi. In sua assenza il giudice di merito non può dichiarare l’estinzione del giudizio per la definizione di un terzo, perché ciò viola il principio della domanda di parte, che presidia il processo tributario. La rinuncia all’azione deve essere espressa o desumibile in modo univoco dal comportamento di parte.
Il Fatto
All’esito di una lunga procedura ablatoria esperita da un ente locale su un compendio immobiliare, agli espropriati veniva riconosciuta in via transattiva una somma rilevante, corrisposta in rate annuali tra il 2013 e il 2015. Né il Comune versava la ritenuta d’acconto, né i privati esponevano al fisco la plusvalenza. Da qui la ripresa a tassazione, con sanzioni, verso il Comune e verso i componenti della famiglia espropriata.
Nel corso del primo grado interveniva il d.l. n. 119/2018. Alla definizione agevolata aderiva il solo Comune, non i privati. Il primo giudice, ritenendo che la definizione dell’ente spiegasse effetti anche sui privati quali coobbligati, dichiarava l’estinzione del giudizio verso costoro in forza dell’art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, contestando la qualifica di coobbligati tra ente e privati e rilevando che questi ultimi non avevano presentato alcuna domanda di definizione. La Suprema Corte accoglie.
Il collegio di merito aveva fondato la pronuncia sull’identità di radice del debito tributario, desunta dall’unicità dell’atto di transazione, e sulla posizione di sostituto d’imposta dell’ente rispetto ai sostituiti. La Corte osserva che la posizione di coobbligazione non sorge automaticamente dal momento genetico dell’obbligazione, specie quando il dovere scaturisce da autonoma previsione di legge assistita da sanzioni proprie. In tal caso il pagamento del sostituito estingue l’obbligazione del sostituto per fatto del terzo, ma lascia intatte le sanzioni per il mancato adempimento spontaneo.
Il profilo dirimente è però anteriore. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 ammette la definizione a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o di chi vi è subentrato; il comma 8 impone una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma; il comma 14 prevede che la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri. Il dato letterale è inequivoco: la distinta domanda è requisito necessario di legittimazione.
La Corte richiama il proprio precedente (Cass. V, n. 37166/2021), secondo cui per controversia autonoma si intende quella, unitariamente considerata, relativa a ciascun atto impugnato, con la conseguenza che la compresenza di pretese non definibili preclude integralmente il ricorso all’istituto. L’unico punto di riferimento per accedere alla procedura clemenziale è la presentazione di una valida domanda, atto di volontà negoziale necessario ad avviare l’assunzione di obbligazioni di natura transattiva.
Da ciò deriva un ulteriore corollario: esorbita dal potere del giudice di merito la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata di un terzo, in assenza di domanda della parte. La pronuncia si traduce in eccesso di potere giurisdizionale e in violazione del principio della domanda. Né può ipotizzarsi estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ente non ha pagato integralmente il debito, ma ha stralciato la propria posizione con un atto transattivo. Il ricorso è fondato: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.