Blocco aggiornamento borse di studio medici specializzandi e adeguata remunerazione (Cass. civ. Sez. III n. 32165 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nel lavoro subordinato né in quello autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, sicché gli emolumenti previsti dalla legge non sono il corrispettivo di prestazioni lavorative e non è invocabile l’art. 36 Cost. Gli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione, le quali non fissano una precisa misura del compenso minimo, risultano adempiuti con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991 nella misura originaria, senza che la direttiva 93/16/CEE introduca nuovi obblighi. L’importo delle borse dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, per effetto del blocco legislativo succedutosi senza soluzione di continuità, né all’incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991.

Il Fatto

Numerosi medici specializzati, avendo frequentato corsi di specializzazione tra il 1991 e il 2006, hanno convenuto in giudizio nel 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri dell’Istruzione, della Salute e dell’Economia, lamentando di aver svolto attività a tempo pieno ed in regime di esclusività senza percepire un trattamento economico adeguato, come imposto dalle direttive comunitarie in materia.

Hanno chiesto la condanna solidale delle Amministrazioni al risarcimento dei danni per l’omesso e tardivo recepimento delle direttive, quantificato in misura pari a 20.000,00 euro per ogni anno di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, ha compensato le spese del primo grado e confermato nel resto la decisione, condannando gli appellanti alla rifusione della restante parte. Avverso tale sentenza i medici, o loro eredi, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di litisconsorzio facoltativo: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici cui il ricorso non risulta notificato. Poiché l’art. 332 cod. proc. civ. non impone l’ordine di notificazione in favore di litisconsorti facoltativi, l’impugnazione per essi è ormai preclusa, senza necessità di integrazione del contraddittorio.

Nel merito, il primo motivo — con cui si censura il diniego di ogni responsabilità dello Stato e si sollecita un rinvio pregiudiziale alla CGUE — è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte di merito ha deciso in modo conforme alla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio richiama nei suoi passaggi essenziali.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del rapporto: l’attività degli specializzandi non è né lavoro subordinato né autonomo, ma contratto di formazione-lavoro; manca quindi una relazione sinallagmatica tra attività e remunerazione, poiché gli emolumenti servono a sopperire alle esigenze materiali dell’impegno formativo a tempo pieno. Ne consegue l’inapplicabilità del principio di adeguatezza della retribuzione. Gli obblighi comunitari di adeguata remunerazione, non traducendosi in una precisa misura del compenso minimo, si intendono adempiuti con la borsa introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991 nella misura originaria; la direttiva 93/16/CEE non aggiunge obblighi sul punto. Il trattamento economico più elevato previsto dall’anno accademico 2006/2007 non è primo atto di adempimento e non comporta alcun obbligo di estensione retroattiva. Esclusa ogni incertezza, la Corte ritiene non necessaria la rimessione pregiudiziale sollecitata.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. L’importo delle borse non è soggetto né all’incremento per costo della vita né all’adeguamento triennale dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991. Su tale questione di massima, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite n. 20006 del 2024 hanno affermato il principio di diritto secondo cui, per gli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, opera il blocco degli aggiornamenti disposto da una serie di interventi legislativi succedutisi con effetti convergenti e senza soluzione di continuità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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