Risoluzione del contratto e restituzione del compenso: la condanna restitutoria necessita di domanda di parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 14945 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto, ancorché comporti per l’effetto retroattivo di cui all’art. 1458 cod. civ. l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione. È altresì inammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado di appello. In materia di spese processuali, il principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. non consente di porre a carico del convenuto rimasto soccombente le spese sostenute dal co-convenuto vittorioso, allorché il primo non abbia prospettato alcuna responsabilità solidale o alternativa del secondo, essendo la soccombenza riferibile solo alla parte attrice che lo ha ingiustificatamente coinvolto nel giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di responsabilità professionale proposta dal cliente nei confronti di due avvocati, succedutisi nella difesa, e della compagnia assicuratrice del primo, per la mala gestio processuale nell’ambito di un giudizio di lavoro dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva accertato l’inadempimento del solo primo difensore, rigettando la domanda risarcitoria per assenza di prova del danno. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva dichiarato la risoluzione del contratto d’opera professionale, condannando il professionista alla restituzione dei compensi percepiti, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese anche in favore del co-convenuto vittorioso e del suo assicuratore, applicando altresì la sanzione per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, censurante il vizio di extrapetizione per la pronuncia di condanna alla restituzione dei compensi in assenza di una specifica domanda. Richiamando l’orientamento costante di legittimità (Cass. n. 3578 del 2018; Cass. n. 24915 del 2022), ha affermato che la risoluzione del contratto non determina automaticamente l’obbligo restitutorio, essendo rimessa all’autonomia delle parti la scelta di chiederne gli effetti. La domanda di restituzione, ove non proposta, non può essere supplita d’ufficio dal giudice, né può essere avanzata per la prima volta in appello (Cass. n. 28722 del 2022).
Il quarto motivo è stato parimenti accolto con riguardo alla regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto erronea la condanna del convenuto alla rifusione delle spese in favore del co-convenuto vittorioso e del suo assicuratore, non avendo il primo prospettato alcuna responsabilità esclusiva o congiunta del secondo. Il principio di causalità sotteso all’art. 91 cod. proc. civ. – che grava le spese su colui che ha dato causa al processo – non può operare in danno del convenuto che si sia limitato a difendersi dalla propria azione, essendo la soccombenza riferibile alla parte attrice che ha ingiustificatamente coinvolto nel giudizio il co-convenuto poi vittorioso.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. prescinde dall’elemento soggettivo, essendo sanzione di carattere pubblicistico), mentre il terzo motivo è stato rigettato (l’accertamento della prova del danno è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità e la statuizione di condanna alle spese del giudizio previo costituisce fonte di obbligazione a prescindere dall’avvenuto pagamento). La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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