Esenzione IMU immobili merce e dichiarazione a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 33849 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita presuppone la presentazione della dichiarazione, il cui obbligo è previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, non abrogato dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019. La decadenza dal beneficio non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, ma la preclusione al riconoscimento dell’agevolazione. Ne consegue che l’eliminazione della comminatoria di decadenza, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, non è applicabile agli anni anteriori, poiché il favor rei opera solo per le sanzioni tributarie e non comporta la retroattività delle norme più favorevoli. La dichiarazione non è sostituibile dalla conoscenza dei fatti da parte del Comune.

Il Fatto

Una società proprietaria di immobili merce ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, con una pretesa complessiva di oltre 85.000 euro tra imposta, sanzioni e interessi. La società aveva rivendicato l’esenzione per i fabbricati destinati alla vendita, pur senza aver presentato la dichiarazione richiesta.

La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio hanno rigettato le doglianze, ritenendo la dichiarazione indispensabile e la legge n. 160/2019 non applicabile retroattivamente. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., sostenendo l’applicabilità del principio del favor rei all’omessa dichiarazione. La Corte ritiene il motivo infondato, confermando le argomentazioni della proposta di definizione accelerata.

La questione dell’indispensabilità della dichiarazione per l’esenzione IMU degli immobili merce è già stata affrontata dalla Corte con la pronuncia Sez. V n. 28806 del 2023, cui il collegio intende dare continuità. L’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013: la dichiarazione resta condizione necessaria del beneficio e non può essere sostituita dalla conoscenza dei fatti da parte del Comune, che pure rilascia il permesso di costruire.

Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. La soppressione della comminatoria espressa di decadenza, operata dalla legge di Bilancio 2020 con decorrenza dal 2020, non può valere per l’anno 2014, trattandosi di disposizione con carattere innovativo e non interpretativo.

Il favor rei vale soltanto per le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme più favorevoli. La decadenza dal beneficio non è una pena aggiuntiva, ma la sola preclusione al riconoscimento dell’esenzione, con l’unico effetto di far riespandere il regime fiscale ordinario. La Corte richiama Corte cost. n. 120 del 2020: spetta al legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, decidere in merito a esenzioni e agevolazioni.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese. La manifesta infondatezza giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., commisurata a una frazione delle spese, e la sanzione di 1.400 euro a favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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