Improcedibile il ricorso privo della copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 34037 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della sentenza impugnata ad opera della parte, ove il ricorrente abbia allegato, anche implicitamente, che il provvedimento gli è stato notificato ai fini del decorso del termine breve, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica munita della relata di notificazione entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. La copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale non è idonea a integrare l’onere, difettando la dimostrazione della avvenuta notifica.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un compendio immobiliare in una procedura esecutiva, agisce per il risarcimento dei danni da parziale evizione contro la creditrice procedente, il notaio delegato alla vendita, l’esecutata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la responsabilità dei magistrati. La pretesa si fonda sull’usucapione che un terzo occupante aveva nel frattempo ottenuto su parte dei terreni acquistati.
Il Tribunale adito dichiara inammissibile la domanda verso la parte pubblica e rigetta le altre, con condanna per lite temeraria. La Corte d’appello di Milano conferma il rigetto. La società propone ricorso per cassazione con nove motivi; resistono la creditrice, il notaio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari. La notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, è dichiarata nulla ma sanata dalla costituzione dell’intimata. È invece dichiarata inammissibile l’attività difensionale svolta dalla ricorrente il giorno precedente l’adunanza, consistente in produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ. e note illustrative, perché avvenuta oltre i termini: tamquam non esset.
Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio non esamina partitamente i motivi, perché il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.: non risulta agli atti la copia notificata della sentenza impugnata. La difesa della ricorrente ha depositato solo una copia estratta dal fascicolo informatico, attestata conforme all’originale, ma priva di dimostrazione della notifica.
La Corte richiama la giurisprudenza costante, ribadita da Cass. n. 15832/2021 e dalle Sezioni Unite n. 21349/2022: quando l’impugnante allega che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve e sorge l’onere di depositare la copia autentica con relata entro il termine dell’art. 369. Nella specie il ricorso è stato notificato il 20.6.2022, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello dell’8.2.2022.
In via di ulteriore approfondimento, la Corte osserva che i motivi dal primo al settimo e il nono sarebbero comunque inammissibili per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. La sentenza dichiarativa dell’usucapione era stata dichiarata inefficace, in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ., prima della notifica del ricorso. Era caduto il presupposto stesso dell’evizione. La ricorrente non ha allegato né gli sviluppi di quel giudizio né la persistenza dell’interesse, con violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese. Il valore della causa è determinato sulla base della domanda, quantificata in via principale in oltre diciassette milioni di euro, non potendosi tener conto dello scaglione di valore indeterminabile invocato con l’ottavo motivo. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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