La riqualificazione officiosa del fatto non è domanda nuova né rinuncia implicita (Cass. civ. Sez. 1 n. 15798 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto storico allegato con l’atto di citazione, compiuta dalla curatela fallimentare con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non integra una domanda nuova né una mutatio libelli, quando restino immutati il petitum e la causa petendi. Non configura, altresì, rinuncia implicita alla domanda originaria la mera obiezione, successiva alle difese dei convenuti, secondo cui i prelievi contestati, ove destinati al rimborso di anticipazioni o al pagamento di crediti sociali, integrerebbero comunque pagamenti preferenziali illeciti. Allo stesso modo, la diversa qualificazione del fatto è compito officioso del giudice, senza che si formi giudicato implicito sulla qualificazione adottata in primo grado nei confronti della parte totalmente vittoriosa. Ne consegue l’onere del convenuto soccombente di proporre appello incidentale avverso la diversa qualificazione, essendo la relativa statuizione suscettibile di passare in giudicato.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società per azioni conveniva in giudizio gli amministratori e i sindaci per sentirli condannare al risarcimento del danno per prelievi ingiustificati di somme dalle casse sociali, qualificati come illecita distrazione. I convenuti si difendevano deducendo che i prelievi erano stati destinati al pagamento di creditori sociali o al rimborso di anticipazioni dagli stessi effettuate. Solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la curatela contestava tale ricostruzione, affermando che, anche ove si fosse trattato di rimborsi, gli stessi avrebbero integrato una fattispecie di pagamento preferenziale dannosa per il patrimonio sociale.
Il tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello rigettava gli appelli, reputando che non vi fosse stata alcuna domanda nuova ma una mera difesa sulla qualificazione del fatto storico allegato in citazione. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i soli amministratori condannati, uno dei quali vi rinunciava successivamente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato innanzitutto l’estinzione parziale del giudizio nei confronti del ricorrente che aveva rinunciato, con accettazione della controparte.
Nel merito, ha esaminato i motivi di ricorso incentrati sulla presunta violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e sulla dedotta proposizione di una domanda nuova. La Corte ha chiarito che la valutazione del perimetro e dell’ampiezza della domanda giudiziale costituisce un tipico accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per inesistenza o apparenza della motivazione. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente evidenziato che la domanda originaria verteva sull’illecita distrazione di somme, mentre la qualificazione in termini di rimborso preferenziale era stata introdotta dalla curatela solo quale obiezione alle difese dei convenuti, con conseguente immutabilità del fatto storico e della causa petendi.
Quanto alla dedotta rinuncia implicita alla domanda iniziale, la Corte l’ha esclusa, rilevando che la curatela non aveva mai abbandonato l’originaria prospettazione dei prelievi illeciti, ma si era limitata a contestare la finalità satisfattiva degli stessi. Ha inoltre precisato che la mutazione della qualificazione giuridica del fatto è uno dei possibili compiti officiosi del giudice, non potendosi formare giudicato implicito sulla qualificazione adottata in prime cure nei confronti del soggetto totalmente vittorioso. Il convenuto che intenda contestare tale diversa qualificazione ha l’onere di proporre appello incidentale, come correttamente rilevato dalla corte d’appello.
I motivi concernenti la violazione dell’art. 115 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti trascritto il contenuto degli atti e dei documenti idonei a dimostrare l’avvenuta identificazione dei creditori. Parimenti inammissibili sono risultati i motivi con cui si sollecitava una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, nonché quelli volti a far valere la violazione della disciplina sull’onere della prova.
La Corte ha, infine, confermato che, avendo l’azione di responsabilità degli amministratori di società di capitali natura contrattuale, la curatela deve solo allegare le violazioni compiute dagli amministratori e provare il danno e il nesso causale, mentre grava sugli amministratori l’onere di provare l’osservanza dei doveri di cui all’art. 2392 c.c., come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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